Art. 25 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il Ministero, con i provvedimenti del direttore generale per gli
incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma  1  e  all'art.  18,
comma  1,  pubblicati  nel  sito  web  www.mise.gov.it  fornisce   le
istruzioni  necessarie  e  definisce  gli  schemi  di  domanda  e  di
dichiarazione, nonche' l'ulteriore documentazione  che  l'impresa  e'
tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste
dal  presente  decreto,  fornendo,  altresi',  l'elenco  degli  oneri
informativi per le imprese ai sensi dell'art. 7, commi 1 e  2,  della
legge 11 novembre 2011, n. 180. Con i  medesimi  provvedimenti  sono,
inoltre,  individuati  i  termini  iniziali  per  la  richiesta   dei
contributi. 
  2. Per le domande  presentate  anteriormente  ai  termini  iniziali
previsti  dal  provvedimento   di   cui   all'art.   12,   comma   1,
indipendentemente dallo stato dei procedimenti in essere,  continuano
a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 25 gennaio 2016 e alle relative  circolari  operative,
nonche' alla convenzione ivi richiamata. 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per le domande per le
quali alla data di apertura dei termini fissata con il  provvedimento
di cui all'art. 12, comma 1, non risulta trasmessa la richiesta unica
di  erogazione  del  contributo  secondo  le  disposizioni  operative
contenute nelle circolari direttoriali di cui all'art.  14,  comma  1
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 14 del presente decreto.