Art. 9 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Il finanziamento di  cui  all'art.  8  deve  essere  interamente
utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti: 
    a) investimenti in beni strumentali; 
    b) investimenti 4.0; 
    c) investimenti green; 
    d) investimenti in beni strumentali e investimenti  riconducibili
a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c). 
  2.  I  programmi  di  cui  al  comma  1  devono  essere  realizzati
esclusivamente sul territorio nazionale.  Per  le  imprese  con  sede
legale in Italia, i medesimi programmi  di  cui  al  comma  1  devono
essere  destinati  alla  sede   legale   ovvero   all'unita'   locale
dell'impresa; per le imprese non residenti nel territorio italiano, i
programmi di cui al comma 1 devono essere  destinati  ad  una  unita'
locale ubicata in Italia. I suddetti  programmi  non  possono  essere
comunque frazionati su piu' sedi o unita' locali dell'impresa. 
  3. Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni,  i  programmi
devono prevedere investimenti che, considerati  singolarmente  ovvero
nel loro insieme, presentano autonomia funzionale; non e' ammesso  il
finanziamento di componenti o parti di macchinari che non  soddisfano
il suddetto requisito, fatti salvi gli  investimenti  che  integrano,
con  nuovi  moduli,  l'impianto  o   il   macchinario   preesistente,
introducendo una nuova funzionalita' nell'ambito del ciclo produttivo
dell'impresa.  Non  sono,  in  ogni  caso,  ammissibili  i  programmi
concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di
beni esistenti. 
  4. I programmi realizzati dalle imprese  operanti  nei  settori  di
attivita' rientranti nel campo di applicazione del regolamento  GBER,
ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione,  devono  perseguire  le
finalita'  indicate  dall'art.  17   «Aiuti   agli   investimenti   e
all'occupazione alle PMI» del medesimo regolamento GBER. 
  5. Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti,  le  spese
relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto
sono  ammissibili  qualora  sostenute  nell'ambito  di  un  programma
rientrante nelle tipologie di cui al comma 4. 
  6. Nel caso di imprese operanti nel settore agricolo, i  programmi,
ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, devono  perseguire  gli
obiettivi  previsti  agli  articoli  14  «Aiuti   agli   investimenti
materiali o immateriali nelle aziende» e 17 «Aiuti agli  investimenti
nel  settore  della  trasformazione  di  prodotti  agricoli  e  della
commercializzazione di prodotti agricoli» del regolamento ABER e sono
soggetti  alle  prescrizioni  e  ai  divieti  di  cui   allo   stesso
regolamento. 
  7.  Nel  caso  di  imprese  operanti  nel  settore  della  pesca  e
acquacoltura,    i    programmi,    ai    fini    dell'ammissibilita'
all'agevolazione,  devono  perseguire  gli  obiettivi  previsti  agli
articoli 26 «Aiuti volti a migliorare  l'efficienza  energetica  e  a
mitigare gli effetti dei cambiamenti  climatici»,  28  «Aiuti  per  i
porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e
i ripari di pesca», 31 «Aiuti per  gli  investimenti  produttivi  nel
settore   dell'acquacoltura»,    41    «Aiuti    alle    misure    di
commercializzazione» e 42 «Aiuti  alla  trasformazione  dei  prodotti
della pesca e dell'acquacoltura»  del  regolamento  FIBER.  Ai  sensi
dell'art.  2  del  medesimo  regolamento  FIBER  non  possono  essere
concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a
2 milioni di euro, ne' aiuti di importo superiore a 1 milione di euro
per beneficiario e per anno. 
  8. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli  e
ittici, l'aiuto e' subordinato al rispetto di  eventuali  restrizioni
alle produzioni  o  limitazioni  del  sostegno  comunitario  previste
nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. 
  9. Il programma, unitariamente  considerato,  deve  essere  avviato
successivamente alla data della domanda  di  accesso  al  contributo,
pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma  si  considera
avviato se si verifica una delle seguenti condizioni: 
    a) l'impresa ha assunto impegni  giuridicamente  vincolanti,  ivi
inclusa la stipula di contratti o l'emissione di  conferme  d'ordine,
atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi  altro
impegno che renda irreversibile il  programma,  a  seconda  di  quale
condizione si verifichi prima; 
    b) sono state emesse fatture relative  a  uno  o  piu'  beni  che
compongono il programma; 
    c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi  a
uno o piu' beni che compongono il programma. 
  10. I programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data
di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, e'  presa  in
considerazione la  data  dell'ultimo  titolo  di  spesa  riferito  al
programma o, nel caso di operazione in leasing finanziario,  la  data
dell'ultimo verbale di consegna dei beni. 
  11. I beni oggetto  del  programma  non  possono  essere  alienati,
ceduti  o  distratti  dall'uso  produttivo  previsto  nei  tre   anni
successivi alla data di  ultimazione  del  programma  medesimo,  come
definita al comma 10. 
  12. Gli obiettivi dei programmi agevolabili ai sensi  del  presente
decreto sono riportati, in relazione al regolamento  di  esenzione  e
alla categoria di aiuti applicabile, nell'allegato n. 1  al  presente
decreto.