Art. 3 Disposizioni finali 1. Qualora, in esito all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 ovvero a seguito di revoca, totale o parziale, del finanziamento residuino risorse disponibili, con decreto del Ministero della transizione ecologica si puo' procedere alla riallocazione delle stesse per il finanziamento di altri progetti previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), diversi da quelli per i quali erano state assegnate le risorse, comunque nel rispetto dei target previsti dal PNRR. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2022 Il Ministro: Cingolani Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1838