Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Qualora,  in  esito  all'attuazione  dei  provvedimenti  di  cui
all'art. 2, comma 1 ovvero a seguito di revoca,  totale  o  parziale,
del finanziamento residuino  risorse  disponibili,  con  decreto  del
Ministero  della  transizione  ecologica  si  puo'   procedere   alla
riallocazione delle stesse per il  finanziamento  di  altri  progetti
previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), diversi da quelli
per i quali erano state assegnate le risorse, comunque  nel  rispetto
dei target previsti dal PNRR. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed  entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 aprile 2022 
 
                                               Il Ministro: Cingolani 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, reg. n. 1838