IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 28 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale applicativo 6 dicembre 2021, per le modifiche ordinarie di cui al presente decreto, sono state applicate le disposizioni procedurali nazionali previste dal predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 19 settembre 1966, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 febbraio 1981, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nel sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare consolidato della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG; Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 22 aprile 2020 e pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, concernente la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» la cui comunicazione e' stata successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 227 del 10 luglio 2020; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Atteso che la richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Vino Nobile di Montepulciano»; conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 5 aprile 2022, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, paragrafo 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di Montepulciano»; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Decreta: Art. 1 1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 8 aprile 2020, richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 5 aprile 2022. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, figura nell'allegato al presente decreto.