IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018, che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del  17  ottobre  2018,  recante  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del  28
dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante  la
disciplina organica della coltivazione della vite e della  produzione
e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
275 del 24 novembre 2012, recante la procedura  a  livello  nazionale
per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle  DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83
dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali  applicative  dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della  legge
n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione  e  l'esame
delle domande di protezione delle  DOP,  delle  IGP,  delle  menzioni
tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei
disciplinari di produzione e delle menzioni  tradizionali  e  per  la
cancellazione della protezione»; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, nelle more dell'emanazione del citato decreto  ministeriale
applicativo 6 dicembre 2021, per le modifiche  ordinarie  di  cui  al
presente decreto, sono state applicate  le  disposizioni  procedurali
nazionali previste dal predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  12  luglio  1966,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 19 settembre 1966, con il quale e' stata  riconosciuta
la denominazione di origine controllata  dei  vini  «Vino  Nobile  di
Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1°  luglio  1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 17 febbraio 1981, con il quale e'  stata  riconosciuta
la denominazione di origine controllata e garantita  dei  vini  «Vino
Nobile di Montepulciano» ed approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nel sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
295 del 20 dicembre 2011,  con  il  quale  e'  stato  consolidato  il
disciplinare consolidato della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  nel  citato
sito internet del Ministero, con il  quale  e'  stato  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOCG; 
  Visto il decreto  ministeriale  8  aprile  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
105 del 22 aprile 2020 e pubblicato  sul  citato  sito  internet  del
Ministero - Sezione  Qualita'  -  Vini  DOP  e  IGP,  concernente  la
modifica ordinaria del disciplinare di produzione  della  DOP  (DOCG)
dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» la cui comunicazione e' stata
successivamente  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea C 227 del 10 luglio 2020; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione  Toscana,  su  istanza  del  Consorzio  del  Vino  Nobile  di
Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa  ad  ottenere
la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP (DOCG)
dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» nel rispetto della  procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso  che  la  richiesta  di  modifica,   considerata   «modifica
ordinaria» ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE  n.  33/2019,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, di cui alla
preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  28  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG  dei
vini «Vino Nobile di Montepulciano»; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare  in  questione  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  80  del  5
aprile 2022, al fine di dar modo agli interessati  di  presentare  le
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura  nazionale  di  valutazione,  conformemente  all'art.   17,
paragrafo 2,  del  regolamento  UE  n.  33/2019  e  all'art.  10  del
regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per  approvare  con
il presente decreto le modifiche  ordinarie  contenute  nella  citata
domanda di modifica del disciplinare di produzione  della  produzione
della DOP dei vini «Vino Nobile di Montepulciano»; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in questione, nonche'  alla  comunicazione
delle stesse modifiche ordinarie  alla  Commissione  UE,  tramite  il
sistema informativo messo  a  disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo  2022  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di
Montepulciano» cosi' come consolidato con il decreto ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  8
aprile 2020, richiamati in  premessa,  sono  approvate  le  modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 5 aprile 2022. 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di
Montepulciano», consolidato con le  modifiche  ordinarie  di  cui  al
comma 1, figura nell'allegato al presente decreto.