Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo  a  disposizione
ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (UE)
n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione UE nel citato sistema informativo, entro tre  mesi  dalla
data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui  all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2022/2023. 
  4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei
vini «Vino  Nobile  di  Montepulciano»  di  cui  all'art.  1  saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' -  Vini
DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 giugno 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero