Art. 2. Base ampelografica 2.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%. Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%. 2.2 Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga. 2.3 E' consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata, iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» siano anche iscritti allo schedario dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».