(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    2.1 Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino Nobile di  Montepulciano»  deve  essere  ottenuto  dai  vigneti
aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione
ampelografica: 
      Sangiovese  (denominato  a  Montepulciano  prugnolo   gentile):
minimo 70%. 
    Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i  vitigni
complementari  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Toscana,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del  presente  disciplinare,
purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%. 
    2.2 Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della  Malvasia
Bianca Lunga. 
    2.3  E'  consentito  che   i   vigneti,   con   la   composizione
ampelografica sopra indicata, iscritti allo schedario viticolo  della
denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di
Montepulciano» siano anche iscritti allo schedario  dei  vigneti  del
vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».