(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1  Le  operazioni  di   vinificazione   e   di   invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio  del
Comune di Montepulciano. 
    5.2 Sono tuttavia  consentite  su  autorizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali,  previa  istruttoria
della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del
«Vino Nobile di Montepulciano» la  vinificazione  e  l'invecchiamento
fuori zona di produzione per le aziende che  abbiano,  almeno  a  far
data dalla  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1°  luglio  1980,  le  strutture  di   vinificazione   in
prossimita' del  confine  comunale  di  Montepulciano  e  comunque  a
distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria  e  che  abbiano  i
vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno  cinque  anni,  a
far data dalla pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del
disciplinare di produzione del «Vino Nobile di  Montepulciano»)  allo
schedario del vino DOCG «Vino Nobile di Montepulciano». 
    Restano valide le autorizzazioni gia'  rilasciate  ai  sensi  del
precedente disciplinare di produzione. 
    5.3 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%. 
    Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%,  l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata e garantita per tutto il prodotto. 
    5.4 Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» deve essere sottoposto ad  un  periodo
di  maturazione  di  almeno  due  anni,  a  partire  dal  1°  gennaio
successivo alla vendemmia. 
    Entro  questo  periodo  sono  lasciate   alla   discrezione   dei
produttori le seguenti possibili opzioni: 
      1) ventiquattro mesi di maturazione in legno; 
      2) diciotto mesi minimo di maturazione in legno piu' i restanti
mesi in altro recipiente; 
      3) dodici  mesi  minimo  in  legno  piu'  sei  mesi  minimo  in
bottiglia piu' i restanti mesi in altro recipiente. 
    Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno  non
potra' essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo  alla
vendemmia. 
    Le date dell'inizio e della fine del periodo  di  maturazione  in
contenitori  di  legno  devono  essere   documentate   con   relative
annotazioni sui registri di cantina. 
    Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potra'  essere
temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei
registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo
minimo di stazionamento in legno. 
    5.5 Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» non puo'  essere  immesso  in  consumo
prima  del  compimento  dei  due  anni  di  maturazione  obbligatoria
calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di
produzione delle uve. 
    5.6 Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» derivante  da  uve  aventi  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol. e sottoposto ad
un periodo di maturazione di almeno tre  anni  di  cui  sei  mesi  di
affinamento in bottiglia,  puo'  portare  in  etichetta  la  menzione
«riserva», fermi restando i periodi  minimi  di  utilizzo  del  legno
previsti dal presente articolo. 
    5.7 Le date dell'inizio e della fine del periodo  di  maturazione
in contenitori di legno, come  previsto  nel  presente  articolo,  ed
affinamento in  bottiglia  devono  essere  documentate  con  relative
annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione  anche
per la tipologia con menzione «riserva» viene calcolato a partire dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 
    Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra'
tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da  usarsi  per
colmature. 
    5.8 E' consentito a  scopo  migliorativo,  l'aggiunta  di  annate
diverse di vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla  denominazione  di
origine controllata e garantita «Vino Nobile di  Montepulciano»  alle
condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. 
    5.9  E'  consentito,  previa  comunicazione  alle  strutture   di
controllo autorizzate, da presentarsi, a cura del vinificatore, entro
il  sedicesimo  mese  a  partire  dal  1°  gennaio  successivo   alla
vendemmia,  che  il  vino  atto  a  poter  essere  designato  con  la
denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di
Montepulciano»  sia  riclassificato  alla  denominazione  di  origine
controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  purche'   corrisponda   alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  relativo  disciplinare  di
produzione. Tuttavia qualora partite della denominazione  di  origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute
dal produttore dopo il termine suddetto  la  denominazione  stabilita
deve essere mantenuta in  modo  irreversibile,  salvo  perdita  delle
caratteristiche. 
    5.10 Le operazioni di imbottigliamento devono  essere  effettuate
all'interno della zona di vinificazione. 
    Conformemente  all'art.  8  del  regolamento  (CE)  n.   607/2009
l'imbottigliamento deve aver luogo  nella  predetta  zona  geografica
affinche' le caratteristiche  particolari  del  vino  possano  essere
preservate cosi' come la garanzia  dell'origine.  Le  caratteristiche
particolari conferiscono una elevata qualita' e reputazione  al  vino
presso i consumatori internazionali ed hanno prodotto una immagine di
primo piano in Italia e nel Mondo. Tale  qualita'  e  caratteristiche
particolari risultano dalla combinazione di fattori naturali ed umani
e  sono  connesse  alla  zona  geografica  d'origine  e  per   essere
conservate richiedono vigilanza e sforzi.  Risulta  pertanto  che  il
rischio per la qualita' del  vino  offerto  al  consumo  e'  maggiore
quando il vino e' trasportato ed imbottigliato al di fuori della zona
di produzione che non nel caso in cui esso sia stato  trasportato  ed
imbottigliato all'interno della zona di produzione. 
    Il disciplinare del «Vino Nobile di Montepulciano» prevede dal 26
luglio 1999 l'obbligo dell'imbottigliamento in zona in  modo  che  le
operazioni d'imbottigliamento vengano effettuate nel  rispetto  delle
condizioni  ottimali  di  produzione  dalle  imprese  cha  hanno  una
esperienza   specifica   ed   una   conoscenza   approfondita   delle
caratteristiche specifiche  del  vino.  Anche  i  controlli  sono  di
conseguenza particolarmente efficaci a garanzia e salvaguardia  della
natura, identita', qualita', composizione e dell'origine del vino. 
    Conformemente  al  medesimo  art.  8  del  regolamento  (CE)   n.
607/2009,  dei  soggetti  che   tradizionalmente   hanno   effettuato
l'imbottigliamento  al  di  fuori  dell'area  di  vinificazione,   e'
tuttavia consentito, per la denominazione di  origine  controllata  e
garantita «Vino Nobile di  Montepulciano»  non  avente  diritto  alla
menzione «riserva», su richiesta da effettuarsi  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  l'imbottigliamento  del
vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino  Nobile
di Montepulciano» nell'intero territorio della Regione  Toscana  alle
cantine  che  imbottigliano  il  vino  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» da almeno  tre
anni precedenti all'entrata in vigore del disciplinare di  produzione
di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1999. 
    5.11 Le partite di vino allo stato sfuso  destinate  a  diventare
«Vino  Nobile   di   Montepulciano»   possono   essere   oggetto   di
commercializzazione, nell'ambito della zona di produzione di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, soltanto alle seguenti condizioni: 
      a) partite di vino nuovo ancora in  fermentazione:  i  soggetti
interessati devono darne  comunicazione  all'organismo  di  controllo
incaricato, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento; 
      b) partite di  vino  in  fase  di  invecchiamento:  le  partite
interessate devono  essere  provviste  del  certificato  di  analisi,
attestante le caratteristiche chimico-fisiche di  cui  al  successivo
art.  6,  e  i  soggetti  interessati  devono   darne   comunicazione
all'organismo di controllo, almeno due giorni  lavorativi  prima  del
trasferimento; 
      c) partite  di  vino  in  possesso  dei  requisiti  per  essere
imbottigliate: devono essere provviste del certificato  di  idoneita'
chimico-fisica ed organolettica rilasciato dal  competente  organismo
di controllo. 
    La disposizione di cui alla lettera c) e' applicabile  anche  nei
riguardi delle partite di vino destinate ad essere trasferite  al  di
fuori  della  zona  di  produzione,  conformemente  alla  deroga  per
l'imbottigliamento nell'ambito della Regione Toscana di cui al  comma
10.