(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
    7.1 Nella etichettatura e  designazione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita «Vino  Nobile  di  Montepulciano»  e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. 
    7.2 E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato laudativo e tali da non trarre in inganno il  consumatore
nonche' delle altre menzioni facoltative nel rispetto  delle  vigenti
norme. Le medesime,  esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali,  sono
riportate nell'etichettatura soltanto in  caratteri  tipografici  non
piu' grandi e evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione  di
origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. 
    7.3 Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di  Montepulciano»  di  cui
all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione  «vigna»  a  condizione
che sia seguita dal relativo toponimo o  nome  tradizionale,  che  la
vinificazione e la conservazione del  vino  avvengano  in  recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della
legge n. 238/2016. 
    7.4 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine  geografico
«Toscana». Nell'etichettatura della  denominazione  «Vino  Nobile  di
Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente  la  seguente
dicitura e secondo la successione di seguito indicata: 
      Vino Nobile di Montepulciano; 
      Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita   (oppure
l'acronimo DOCG); 
      Toscana. 
    Il termine «Toscana» deve  figurare  in  caratteri  dello  stesso
tipo,  stile,  spaziatura,  tonalita'  ed  intensita'  colorimetrica,
rispetto  a  quelli  utilizzati  per  la  scritta  «Vino  Nobile   di
Montepulciano». 
    Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli
e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per  la  scritta
«Vino Nobile di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la
sequenza di indicazioni elencate al  primo  paragrafo,  nonche'  deve
figurare in caratteri di altezza  non  superiore  rispetto  a  quella
utilizzata per la scritta «Vino Nobile di Montepulciano». Nel caso in
cui i termini che compongono il nome «Vino Nobile  di  Montepulciano»
abbiano altezze diverse, l'altezza del  termine  «Toscana»  non  deve
essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano». 
    Tuttavia,  l'obbligo  di  cui  al  presente  comma  fa  salvo  lo
smaltimento delle etichette non riportanti il termine «Toscana»,  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
      le etichette in questione  devono  essere  riferite  alle  sole
produzioni derivanti dalle vendemmie  2018  e  precedenti  ed  essere
detenute negli stabilimenti delle ditte interessate  antecedentemente
alla data del 30 giugno 2020; 
      le relative partite di vino devono essere confezionate entro la
data del 30 giugno 2022. 
    7.5 Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Vino Nobile di  Montepulciano»  deve  sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.