Art. 7 
 
          Modifiche all'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7 
                         del 13 luglio 2007 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007 e'  modificato  come  segue:  le  parole  «ai  prospetti  (Conto
economico, Conto economico complessivo)» sono sostituite dalle parole
«agli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Conto economico
complessivo»; le parole «(allegati 4 e 4-bis)» sono sostituite  dalle
parole «(allegato 2)». 
  2. Il comma 2 dell'art. 13 e' modificato come segue: le  parole  «i
prospetti  di  seguito  elencati,  dandone  adeguata  rilevanza   nei
paragrafi relativi  all'area  tematica  cui  i  prospetti  stessi  si
riferiscono: - "Conto economico per  gestione";  -  "Dettaglio  delle
voci tecniche assicurative"; - "Proventi  e  oneri  finanziari  e  da
investimenti»; - "Dettaglio delle spese di  gestione";  -  "Dettaglio
delle altre componenti del Conto economico complessivo"; - "Dettaglio
delle attivita' finanziarie riclassificate e degli effetti sul  conto
economico e sulla redditivita' complessiva"»  sono  sostituite  dalle
parole «le tabelle di  seguito  elencate:  -  "Attivita'  finanziarie
riclassificate: cambiamento di modello di  business,  fair  value  ed
effetti sulla redditivita' complessiva";  -  "Attivita'  immateriali:
composizione delle attivita'"; - "Attivita'  materiali:  composizione
delle attivita'"; - "Dinamica del valore di bilancio  delle  cessioni
in   riassicurazione   distinta   per   elementi   sottostanti   alla
misurazione";  -  "Investimenti   immobiliari:   composizione   delle
attivita'"; - "Attivita' finanziarie valutate al costo  ammortizzato:
composizione  merceologica  e  stadi  di  rischio  di   credito";   -
"Attivita' finanziarie valutate  al  fair  value  con  impatto  sulla
redditivita' complessiva: composizione  merceologica  e  composizione
percentuale";  -  "Attivita'  finanziarie  valutate  al  fair   value
rilevato a conto economico: composizione merceologica e  composizione
percentuale"; -  "Dinamica  del  valore  di  bilancio  dei  contratti
assicurativi  emessi   distinta   per   elementi   sottostanti   alla
misurazione";  -  "Passivita'  finanziarie  valutate  al  fair  value
rilevato a conto economico: composizione merceologica e  composizione
percentuale";   -   "Passivita'   finanziarie   valutate   al   costo
ammortizzato: composizione merceologica, composizione  percentuale  e
gerarchia del fair value"; - "Ricavi e costi  assicurativi  derivanti
dai contratti assicurativi emessi - Composizione"; - "Costi e  ricavi
assicurativi  derivanti   dalle   cessioni   in   riassicurazione   -
Composizione"; - "Ripartizione  per  natura  dei  costi  per  servizi
assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione emessi e  dalle
cessioni in riassicurazione"; - "Dettaglio delle altre componenti del
Conto economico complessivo"; - "Stato  patrimoniale  per  gestione";
"Conto economico per gestione"». 
  3. Il comma 3, lettera a) dell'art. 13 e' modificato come segue: le
parole «del portafoglio» sono sostituite dalle parole «dei portafogli
contabili»;  la  parola   «emessi»   e'   sostituita   dalla   parola
«assicurativi»; la parola «IFRS 4» e' sostituita dalla  parola  «IFRS
17». 
  4. Il comma 3, lettera c) dell'art. 13 e' modificato come segue: la
parola «emessi» e' sostituita dalla parola «assicurativi»; la  parola
«IFRS 4» e' sostituita dalla parola «IFRS 17». 
  5. Dopo il comma 3 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente: «3-bis  La
relazione e' redatta in unita'  di  euro,  ad  eccezione  della  nota
integrativa che e' redatta in migliaia di euro». 
  6. Il comma 4 dell'art. 13 e' abrogato. 
  7. Dopo il comma 4 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente: «4-bis  E'
consentito non fornire le informazioni contemplate dalle  tabelle  di
cui al comma  2  se  le  informazioni  in  esse  contenute  sono  non
rilevanti. Inoltre, e' consentito introdurre nuove  voci  rispetto  a
quelle previste dagli schemi,  purche'  il  loro  contenuto  non  sia
riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste e solo se si  tratta
di importi di rilievo».