Art. 9 
 
          Modifiche all'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 
                         del 13 luglio 2007 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007 e' modificato come  segue:  le  parole  «ai  prospetti  (»  sono
sostituite dalle parole «agli schemi di»; dopo le  parole  «Prospetto
delle variazioni del patrimonio netto» e' eliminata  la  parola  «e»;
dopo la parola «rendiconto finanziario»  e'  eliminata  la  parentesi
tonda «)» e sono aggiunte le parole «e nota integrativa»;  le  parole
«allegati 5 e 5-bis» sono sostituite dalle parole «(allegato 2)». 
  2. Il comma 2 dell'art. 24 e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito
dello schema di Nota integrativa relativo al bilancio consolidato, le
imprese riportano le voci e le tabelle di  cui  all'allegato  2,  che
rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota  integrativa
con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti
voci, specificamente indicate, degli schemi  di  Stato  patrimoniale,
Conto economico, Conto economico complessivo. Le voci e le tabelle da
includere nella Nota integrativa contengono solo alcuni dei  dettagli
informativi contemplati dai principi contabili internazionali, quindi
non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto  fermo  l'obbligo  di
fornire  il  complesso  delle  informazioni  richieste  dai  principi
contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate  dal
presente regolamento». 
  3. Il comma 3 dell'art. 24 e' modificato come segue: le parole  «E'
consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste
dai  prospetti,  purche'  cio'  non  pregiudichi   la   chiarezza   e
l'unitarieta' degli stessi. I prospetti di Stato  patrimoniale  e  di
Conto economico» sono sostituite  dalle  parole  «E'  consentito  non
fornire le informazioni contemplate dalla  Nota  integrativa  di  cui
all'allegato  2  se  le  informazioni  in  essa  contenute  sono  non
rilevanti. Inoltre, e' consentito introdurre nuove voci,  rispetto  a
quelle previste dagli schemi,  purche'  il  loro  contenuto  non  sia
riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste dagli schemi e  solo
se si tratta di importi di rilievo. Le tabelle  di  Nota  integrativa
relative allo Stato patrimoniale e al  Conto  economico»;  la  parola
«completati» e' sostituita con la parola «completate». 
  4. Dopo il comma 3 dell'art. 24 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il
bilancio consolidato e' redatto in migliaia di euro. Ove il  bilancio
consolidato presenti un "totale dell'attivo" pari o  superiore  a  10
mld. di euro e'  consentito  di  redigere  il  medesimo  bilancio  in
milioni di euro». 
  5. Il comma 4 dell'art. 24 e'  modificato  come  segue:  la  parola
«IFRS 4» e' sostituita dalla parola «IFRS 17». 
  6. I commi 5 e 6 dell'art. 24 sono abrogati.