Art. 9 Modifiche all'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 1. Il comma 1 dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue: le parole «ai prospetti (» sono sostituite dalle parole «agli schemi di»; dopo le parole «Prospetto delle variazioni del patrimonio netto» e' eliminata la parola «e»; dopo la parola «rendiconto finanziario» e' eliminata la parentesi tonda «)» e sono aggiunte le parole «e nota integrativa»; le parole «allegati 5 e 5-bis» sono sostituite dalle parole «(allegato 2)». 2. Il comma 2 dell'art. 24 e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito dello schema di Nota integrativa relativo al bilancio consolidato, le imprese riportano le voci e le tabelle di cui all'allegato 2, che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico, Conto economico complessivo. Le voci e le tabelle da includere nella Nota integrativa contengono solo alcuni dei dettagli informativi contemplati dai principi contabili internazionali, quindi non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente regolamento». 3. Il comma 3 dell'art. 24 e' modificato come segue: le parole «E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purche' cio' non pregiudichi la chiarezza e l'unitarieta' degli stessi. I prospetti di Stato patrimoniale e di Conto economico» sono sostituite dalle parole «E' consentito non fornire le informazioni contemplate dalla Nota integrativa di cui all'allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, e' consentito introdurre nuove voci, rispetto a quelle previste dagli schemi, purche' il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo. Le tabelle di Nota integrativa relative allo Stato patrimoniale e al Conto economico»; la parola «completati» e' sostituita con la parola «completate». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 24 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il bilancio consolidato e' redatto in migliaia di euro. Ove il bilancio consolidato presenti un "totale dell'attivo" pari o superiore a 10 mld. di euro e' consentito di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro». 5. Il comma 4 dell'art. 24 e' modificato come segue: la parola «IFRS 4» e' sostituita dalla parola «IFRS 17». 6. I commi 5 e 6 dell'art. 24 sono abrogati.