Art. 5 
 
                        Trattamento economico 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  12-bis,  comma   1,   lettera   d),   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, al segretario incaricato  ai  sensi
dell'art. 2 del presente  decreto  e'  riconosciuta  la  retribuzione
prevista per la sede superiore, limitatamente al periodo di effettiva
titolarita'. 
  2. A seguito del collocamento in disponibilita' ai sensi  dell'art.
4, comma 1, al segretario  e'  attribuito  il  trattamento  economico
previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.