Art. 5 Trattamento economico 1. Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, al segretario incaricato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto e' riconosciuta la retribuzione prevista per la sede superiore, limitatamente al periodo di effettiva titolarita'. 2. A seguito del collocamento in disponibilita' ai sensi dell'art. 4, comma 1, al segretario e' attribuito il trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.