Art. 2 
 
    Periodi di chiusura spazio-temporale dell'attivita' di pesca 
 
  1.  Nelle  GSA  17  e  18  sono  stabilite  le  seguenti   chiusure
spazio-temporali allo scopo di  proteggere  le  zone  di  crescita  e
riproduzione degli stock di piccoli pelagici: 
    A) Fermo pesca acciughe 
      I.  per   tutti   i   pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti  a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza  chiusura
che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte
ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste  a  Monfalcone
l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca  per trenta  giorni
consecutivi e' dal 1° al 30 settembre; 
      II.  per  tutti   i   pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti  a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza  chiusura
che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte
ovvero operanti nei compartimenti marittimi da  Venezia  a  Gallipoli
(fino   al   limite   della   GSA   18)   l'interruzione   temporanea
dell'attivita' di pesca  per trenta  giorni  consecutivi  e'  dal  15
maggio al 13 giugno; 
      III.  per  tutti  i   pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da
Trieste a Rimini l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 agosto; 
      IV.  per  tutti   i   pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da
Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 giugno; 
      V.  per   tutti   i   pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San
Benedetto del Tronto a  Gallipoli  (fino  al  limite  della  GSA  18)
l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per  trenta  giorni
consecutivi e' dal 22 giugno al 21 luglio; 
    B) Fermo pesca sardine 
      I.  per   tutti   i   pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti  a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza  chiusura
che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte
ovvero operanti nei compartimenti marittimi da  Trieste  a  Gallipoli
(fino   al   limite   della   GSA   18)   l'interruzione   temporanea
dell'attivita' di pesca per  trenta  giorni  consecutivi  e'  dal  20
febbraio al 21 marzo; 
      II.  per  tutti   i   pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da
Trieste a Rimini l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 15 dicembre al 13 gennaio; 
      III.  per  tutti  i   pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da
Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 ottobre; 
      IV.  per  tutti   i   pescherecci   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San
Benedetto  del  Tronto   a   Gallipoli,   l'interruzione   temporanea
dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30
novembre. 
  2. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di  cui
al comma 1, e' fatto divieto di esercitare la pesca - e le operazioni
di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque  delle  GSA  17  e/o  18
ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e  nelle  acque
prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli  altri  pescherecci
che effettuano la pesca attiva di  piccoli  pelagici  provenienti  da
altri compartimenti. 
  3. Durante i periodi di interruzione temporanea di cui al comma  1,
e' fatto divieto di cambiare gli attrezzi da pesca per la cattura dei
piccoli  pelagici  (volanti  e  volanti  a  coppie  da/per   reti   a
circuizione  a  chiusura  meccanica  e  reti  a   circuizione   senza
chiusura). 
  4. Fatto  salvo  il  rispetto  di  eventuali  ulteriori  misure  di
gestione vigenti, le unita' abilitate  con  altri  sistemi  di  pesca
oltre a quelli previsti per la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli
pelagici, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono  optare
per la continuazione  dell'attivita',  nei  periodi  di  interruzione
obbligatori, previo  sbarco  delle  attrezzature  per  la  pesca  dei
piccoli  pelagici   ovvero   apposizione   dei   sigilli   da   parte
dell'autorita'  marittima.  A  tal  fine,   l'armatore   deve   darne
comunicazione  scritta,  entro  e  non  oltre  il  giorno  precedente
l'inizio  dell'interruzione  temporanea  obbligatoria,  al  Capo  del
compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorita' marittima  dei
porti di base logistica. 
  5. Fermo  restando  i  limiti  previsti  dalla  raccomandazione  n.
44/2021/20  della  Commissione  generale  per  la   Pesca   nel   Mar
Mediterraneo (CGPM) citata in premessa, con  successivo  decreto  del
direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, possono
essere stabiliti  periodi  di  fermo  differenti  rispetto  a  quanto
previsto dal presente decreto.