Art. 2 Periodi di chiusura spazio-temporale dell'attivita' di pesca 1. Nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici: A) Fermo pesca acciughe I. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Monfalcone l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 settembre; II. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Venezia a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 15 maggio al 13 giugno; III. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 agosto; IV. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 giugno; V. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 22 giugno al 21 luglio; B) Fermo pesca sardine I. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 20 febbraio al 21 marzo; II. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 15 dicembre al 13 gennaio; III. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 ottobre; IV. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 novembre. 2. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui al comma 1, e' fatto divieto di esercitare la pesca - e le operazioni di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque delle GSA 17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pescherecci che effettuano la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da altri compartimenti. 3. Durante i periodi di interruzione temporanea di cui al comma 1, e' fatto divieto di cambiare gli attrezzi da pesca per la cattura dei piccoli pelagici (volanti e volanti a coppie da/per reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura). 4. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di gestione vigenti, le unita' abilitate con altri sistemi di pesca oltre a quelli previsti per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nei periodi di interruzione obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei piccoli pelagici ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'autorita' marittima. A tal fine, l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorita' marittima dei porti di base logistica. 5. Fermo restando i limiti previsti dalla raccomandazione n. 44/2021/20 della Commissione generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citata in premessa, con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, possono essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto.