Art. 3 Possibilita' di pesca Stock di piccoli pelagici - GSA 17 e 18 1. Per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e nella GSA 18) verra' attuata una progressiva riduzione annua del 5% per l'acciuga e dell'8% per la sardina nel 2022 e del 5% per l'acciuga e del 9% per la sardina nel 2023, con riferimento ai limiti di cattura del 2021. 2. Per l'anno 2022, il livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo degli stock di piccoli pelagici (acciughe e sardine) e' fissato, come indicato nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 2022/110, in 35.394 tonnellate. 3. Per l'anno 2023 il livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo degli stock di piccoli pelagici (acciughe e sardine) sara' fissato sulla base di quanto definito dal relativo regolamento dell'Unione europea, per l'anno 2023, sulle possibilita' di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. 4. L'Amministrazione procedera' alla verifica del consumo del plafond indicato al comma 2 per l'anno 2022, nonche' a quanto sara' indicato nel regolamento sulle possibilita' di pesca di cui al comma 3 per l'anno 2023. Al raggiungimento dell'80% dei massimali previsti procedera' ad adottare misure al fine di scongiurarne il superamento.