Art. 3 
 
    Possibilita' di pesca Stock di piccoli pelagici - GSA 17 e 18 
 
  1. Per la pesca attiva di stock di piccoli  pelagici  in  Adriatico
(GSA 17 e nella GSA 18)  verra'  attuata  una  progressiva  riduzione
annua del 5% per l'acciuga e dell'8% per la sardina nel 2022 e del 5%
per l'acciuga e del 9% per la sardina nel 2023,  con  riferimento  ai
limiti di cattura del 2021. 
  2. Per l'anno 2022, il  livello  massimo  di  catture  espresso  in
tonnellate di peso vivo degli stock di piccoli pelagici  (acciughe  e
sardine) e' fissato, come indicato nella tabella 1  dell'allegato  IV
del regolamento (UE) n. 2022/110, in 35.394 tonnellate. 
  3. Per l'anno 2023  il  livello  massimo  di  catture  espresso  in
tonnellate di peso vivo degli stock di piccoli pelagici  (acciughe  e
sardine) sara' fissato sulla base di  quanto  definito  dal  relativo
regolamento dell'Unione europea, per l'anno 2023, sulle  possibilita'
di  pesca  per  alcuni  stock  ittici  e  gruppi  di  stock   ittici,
applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione,
in determinate acque non dell'Unione. 
  4. L'Amministrazione  procedera'  alla  verifica  del  consumo  del
plafond indicato al comma 2 per l'anno 2022, nonche' a  quanto  sara'
indicato nel regolamento sulle possibilita' di pesca di cui al  comma
3 per l'anno 2023. Al raggiungimento dell'80% dei massimali  previsti
procedera' ad adottare misure al fine di scongiurarne il superamento.