Art. 4 Elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. Per gli anni 2022 e 2023 la capacita' della flotta complessiva delle unita' da pesca operanti con «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» che operano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovra' superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unita', la capacita' della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014. 2. Con decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto 30 aprile 2018 - e' istituito l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la direzione generale procede, qualora necessario, alla revisione formale dell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.