Art. 4 
 
Elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella
                           GSA 17 e GSA 18 
 
  1. Per gli anni 2022 e 2023 la capacita' della  flotta  complessiva
delle unita' da pesca operanti con «reti  a  circuizione  a  chiusura
meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche  a  coppia  (PTM)»  che
operano la pesca attiva di stock di  piccoli  pelagici  in  Adriatico
(GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovra' superare, in termini di  stazza
lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unita', la  capacita'
della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014. 
  2. Con decreto 30 marzo 2018 del  direttore  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con  decreto
30 aprile 2018 - e' istituito l'elenco delle unita' autorizzate  alla
pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 
  3. Entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  la  direzione  generale
procede, qualora necessario, alla revisione formale dell'elenco delle
unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA
18.