Art. 10 Concessione ed erogazione del contributo 1. Invitalia esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti e la completezza della documentazione prodotta. 2. Il contributo e' concesso ed erogato dal Ministero fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 3. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. 4. L'erogazione avviene in via anticipata. Successivamente alla data di erogazione del contributo a fondo perduto il beneficiario e' tenuto a trasmettere a mezzo PEC, attestazione dell'avvenuto pagamento tramite copia della corrispondente fattura quietanzata, secondo le modalita' che verranno indicate con il decreto di cui all'art. 9, comma 2. 5. In mancanza della presentazione della documentazione relativa all'avvenuto pagamento della fattura ammessa alle agevolazioni il contributo e' revocato. 6. In mancanza della presentazione della documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, non e' possibile presentare la domanda di agevolazione relativa alla bolletta successiva. 7. Le risorse oggetto di revoca verranno riallocate tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato.