Art. 6 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1.  L'aiuto  di  cui  al  presente  decreto  assume  la  forma  del
contributo a fondo perduto,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili di cui all'art. 3,  ai  sensi  della  sezione  3.1  della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020  e  secondo
le modalita' previste dal presente articolo, ovvero,  successivamente
al periodo di vigenza dello stesso,  ai  sensi  e  nel  rispetto  del
regolamento de minimis. 
  2. L'importo del contributo riconosciuto ed erogato sara' pari al: 
    a) prodotto  tra  i  consumi  effettivi  su  base  mensile  e  il
differenziale tra il prezzo del gas naturale nel periodo compreso tra
la  pubblicazione  del  presente  bando  sul   sito   del   Ministero
www.mise.gov.it ed il 31 agosto 2022 e  un  prezzo  convenzionalmente
fissato in misura pari a 0,25 euro/mc; 
    b) prodotto  tra  i  consumi  effettivi  su  base  mensile  e  il
differenziale tra il costo medio unitario dell'energia  elettrica  su
base mensile, nel periodo compreso tra la pubblicazione del  presente
bando sul sito del Ministero www.mise.gov.it ed il 31 agosto 2022,  e
un costo medio fissato in misura pari a 0,070 euro/kWh. 
  3. Il prezzo del gas naturale e' determinato facendo riferimento al
prezzo unitario (euro/UM) riportato nelle bollette per  la  fornitura
mensile nel periodo considerato e relativo alle voci  (Materia  prima
gas + adeguamento PCS Materia prima gas). 
  4. Il costo medio unitario dell'energia elettrica su  base  mensile
e' pari al rapporto tra quanto fatturato per la  voce  spesa  per  la
materia energia e i kWh fatturati.