Art. 6 Agevolazione concedibile 1. L'aiuto di cui al presente decreto assume la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e secondo le modalita' previste dal presente articolo, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. 2. L'importo del contributo riconosciuto ed erogato sara' pari al: a) prodotto tra i consumi effettivi su base mensile e il differenziale tra il prezzo del gas naturale nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente bando sul sito del Ministero www.mise.gov.it ed il 31 agosto 2022 e un prezzo convenzionalmente fissato in misura pari a 0,25 euro/mc; b) prodotto tra i consumi effettivi su base mensile e il differenziale tra il costo medio unitario dell'energia elettrica su base mensile, nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente bando sul sito del Ministero www.mise.gov.it ed il 31 agosto 2022, e un costo medio fissato in misura pari a 0,070 euro/kWh. 3. Il prezzo del gas naturale e' determinato facendo riferimento al prezzo unitario (euro/UM) riportato nelle bollette per la fornitura mensile nel periodo considerato e relativo alle voci (Materia prima gas + adeguamento PCS Materia prima gas). 4. Il costo medio unitario dell'energia elettrica su base mensile e' pari al rapporto tra quanto fatturato per la voce spesa per la materia energia e i kWh fatturati.