Art. 7 
 
Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina  in  materia  di  aiuti  di
                          Stato applicabile 
 
  1.  Il  contributo  e'  riconosciuto  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie di cui all'art. 3, ai sensi e nel rispetto dei  limiti  e
delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1  del  «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» adottato con comunicazione della  Commissione
19 marzo 2020 C (2020)  1863  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea del 20 marzo 2020) e successive modificazioni  ed
integrazioni, ovvero, successivamente al  periodo  di  vigenza  dello
stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. 
  2. Sino al 30 giugno 2022 le agevolazioni sono concesse ai sensi  e
nei limiti della predetta Sezione 3.1, e rientrano nel regime  quadro
SA.57021, dichiarato compatibile con decisione della Commissione  del
21 maggio 2020 C (2020) 3482 final, da ultimo modificata e  prorogata
dalla comunicazione C (2021) 8442, che ha approvato la sesta  proroga
del quadro  temporaneo  fino  al  30  giugno  2022.  In  particolare,
l'agevolazione e' subordinata al rispetto del massimale di aiuto pari
a euro 1.800.000,00 di valore  nominale  per  impresa,  al  lordo  di
qualsiasi imposta o altro onere. 
  3. In assenza di proroga, per  il  periodo  1°  luglio  2022  -  15
settembre 2022, le agevolazioni sono concesse ai sensi e  nei  limiti
del regolamento «de minimis» n. 1407/2013 della  Commissione  del  18
dicembre 2013. L'agevolazione  e'  subordinata,  in  particolare,  al
rispetto dei massimali previsti dal precitato regolamento europeo, ai
sensi del quale le agevolazioni  possono  avere  un  importo  massimo
complessivo di euro 200.000,00  (duecentomila/00)  nell'arco  di  tre
esercizi finanziari. Il periodo  di  tre  anni  da  considerare  deve
essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di  aiuto
«de minimis», si deve  tener  conto  dell'importo  complessivo  degli
aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e
nei due esercizi finanziari precedenti. 
  4. Eventuali modifiche o integrazioni ai citati regolamenti europei
costituiscono modifica alle presenti disposizioni. 
  5. L'aiuto in termini  di  «Equivalente  sovvenzione  lordo»  viene
calcolato al momento della concessione. 
  6.  L'aiuto  viene  concesso  sino  al  concorrere  dell'intensita'
massima concedibile in applicazione del regime di aiuto. 
  7. Invitalia S.p.a., in qualita' di soggetto attuatore della misura
agevolativa,  effettua  le  verifiche  necessarie  ad  accertare   il
rispetto dei massimali previsti dal regime di aiuto di riferimento, e
dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto.