Art. 7 Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 1. Il contributo e' riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» adottato con comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. 2. Sino al 30 giugno 2022 le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della predetta Sezione 3.1, e rientrano nel regime quadro SA.57021, dichiarato compatibile con decisione della Commissione del 21 maggio 2020 C (2020) 3482 final, da ultimo modificata e prorogata dalla comunicazione C (2021) 8442, che ha approvato la sesta proroga del quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022. In particolare, l'agevolazione e' subordinata al rispetto del massimale di aiuto pari a euro 1.800.000,00 di valore nominale per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 3. In assenza di proroga, per il periodo 1° luglio 2022 - 15 settembre 2022, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento «de minimis» n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione e' subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. 4. Eventuali modifiche o integrazioni ai citati regolamenti europei costituiscono modifica alle presenti disposizioni. 5. L'aiuto in termini di «Equivalente sovvenzione lordo» viene calcolato al momento della concessione. 6. L'aiuto viene concesso sino al concorrere dell'intensita' massima concedibile in applicazione del regime di aiuto. 7. Invitalia S.p.a., in qualita' di soggetto attuatore della misura agevolativa, effettua le verifiche necessarie ad accertare il rispetto dei massimali previsti dal regime di aiuto di riferimento, e dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto.