Art. 5 
 
                    Criteri ed entita' dell'aiuto 
 
  1. Gli interventi di cui al  presente  decreto  sono  diretti,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato, a concedere: 
    a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c),  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,   soggetti   all'obbligo   di   notifica   alla
Commissione europea ai sensi dell'art.  108  del  medesimo  Trattato,
come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto,  tabelle
1A e 2A; 
    b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica,  come  meglio
specificato nell'allegato A al presente decreto, tabella 3A. 
  2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto  un  finanziamento
in conto capitale con le seguenti intensita' di aiuto  rispetto  alla
spesa ammessa: 
    a) per le aziende agricole attive nella produzione  primaria:  le
intensita' di aiuto  di  cui  all'allegato  A  al  presente  decreto,
tabella 1A, con le maggiorazioni di cui alla medesima tabella; 
    b) per le imprese attive  nel  settore  della  trasformazione  di
prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui  all'allegato  A  al
presente decreto, tabella 2A; 
    c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli  in  non
agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni  di  cui
alle precedenti lettere a) e  b):  le  intensita'  di  aiuto  di  cui
all'allegato A al presente decreto, tabella 3A, con le  maggiorazioni
di cui alla medesima tabella. 
  3. Il contributo e' concesso  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e  i  limiti
definiti dall'avviso di cui all'art. 13. 
  4. La spesa massima ammissibile per singolo progetto e' pari a euro
750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto
beneficiario.