Art. 2 Collegi elettorali art. 23, comma 2, lettera c), legge 24 marzo 1958, n. 195 Per l'elezione di otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono individuati quattro collegi elettorali, cui appartengono i magistrati in servizio nei distretti, o in posizione equiparata, specificamente indicati nella tabella B allegata al presente decreto.