Art. 2 
 
Collegi elettorali art. 23, comma 2, lettera c), legge 24 marzo 1958,
                               n. 195 
 
  Per l'elezione di otto magistrati che  esercitano  le  funzioni  di
giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono  destinati  alla
Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art.  115  dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  sono
individuati quattro collegi elettorali, cui appartengono i magistrati
in servizio nei distretti, o in posizione equiparata,  specificamente
indicati nella tabella B allegata al presente decreto.