(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
       Produzione e diffusione delle attivita' radiotelevisive 
 
    1. Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione  e  alla
diffusione delle trasmissioni radiofoniche  e  televisive  in  lingua
francese nella regione nella misura di: 
      a) centodieci ore di trasmissioni radiofoniche; 
      b) settantotto ore di  trasmissioni  televisive  di  produzione
realizzate direttamente e/o indirettamente  da  Rai  o  acquisite  da
soggetti terzi. 
    2.  Le  trasmissioni  dovranno  essere  relative  ai  generi   di
attualita', servizio, cultura e/o intrattenimento. La  programmazione
proposta  dovra'  essere  equilibrata,  variata  ed  accessibile   al
territorio regionale nel suo  complesso,  al  fine  di  garantire  la
diversita' culturale e linguistica  e  di  rispondere  alle  esigenze
culturali e sociali della popolazione di lingua francese. 
    3.  Rai  Com,  per  conto  di   Rai,   si   impegna   a   rendere
progressivamente fruibile sui siti web di Rai la  programmazione  (in
tutto o in parte) di cui al comma 1; a tal fine si impegna a riferire
periodicamente al Comitato di cui al successivo art. 4 sugli sviluppi
progressivi dell'attivita' svolta.