(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             Convenzione 
 
Per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in italiano
  ed in lingua slovena nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
 
                                 tra 
 
    la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria,  (codice  fiscale  n.  80188230587),  di
seguito anche «Presidenza del Consiglio»,  nella  persona  del  cons.
Ferruccio Sepe, nella sua  qualita'  di  capo  del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria, 
 
                                  e 
 
    Rai Com S.p.a., societa' con unico  socio,  con  sede  legale  in
Roma, via Umberto Novaro n. 18 (c.f. e/o partita IVA ed iscrizione al
registro delle imprese  12865250158,  REA  n.  RM  949207),  capitale
sociale  di  euro  10.320.000,00  i.v.,  soggetta  ad  attivita'   di
direzione e coordinamento  esercitata  dalla  Rai -  Radiotelevisione
italiana S.p.a. (di seguito anche «Rai», con sede a  Roma,  al  Viale
Mazzini n. 14, c.f. e p.IVA n. 06382641006)  di  seguito  anche  «Rai
Com», nella persona del dott. Angelo Teodoli, nella sua  qualita'  di
amministratore delegato e legale rappresentante; 
    di seguito denominate anche «parti». 
 
                           CIG 8950432225 
 
    Premesso che Rai Com agisce in qualita' di  mandataria  esclusiva
senza rappresentanza  della  Rai-  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.
nella  definizione,  stipula  e  gestione  di  contratti  quadro  e/o
convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali  ed
internazionali,  pubblici   e   privati,   aventi   ad   oggetto   la
realizzazione di iniziative  di  comunicazione  istituzionale  ovvero
altre  forme  di  collaborazione  di  natura  varia,  ivi  inclusi  i
contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni
previsti nel contratto di servizio tra la Rai ed il  Ministero  dello
sviluppo economico ed ha pertanto titolo per  stipulare  il  presente
accordo (di seguito «convenzione»); 
    Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia  di
diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli  articoli
19  e  20,  che  dispongono  che  la  RAI  e'  tenuta  ad  effettuare
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per
la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la  Regione  autonoma
Valle  d'Aosta  ed  in  lingua  slovena  per  la   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia e  che  tali  servizi  sono  regolati  mediante
convenzioni aggiuntive con le competenti amministrazioni dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri»  e  visto  in  particolare
l'articolo  30,  comma  2  che  attribuisce   al   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria la competenza in materia  di  stipula  di
convenzioni   con   il   concessionario   del    servizio    pubblico
radiotelevisivo; 
    Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286  «Conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  recante
disposizioni urgenti in materia  tributaria  e  finanziaria»,  ed  in
particolare  il  punto  131  dell'Allegato,  che  dispone   che   «Le
convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20  della  legge  14
aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e delle comunicazioni»; 
    Vista  la  legge  15  dicembre  1999,   n.   482   e   successive
modificazioni, recante «Norme in materia di  tutela  delle  minoranze
linguistiche storiche», ed in particolare l'articolo 12  che  prevede
quanto segue «Nella convenzione tra il Ministero delle  comunicazioni
e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo  e
nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni  per
la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di  appartenenza  e
che  le  regioni  interessate  possono  altresi'  stipulare  apposite
convenzioni con la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo per trasmissioni  giornalistiche  o  programmi  nelle
lingue   ammesse   a   tutela,   nell'ambito   delle   programmazioni
radiofoniche  e  televisive   regionali   della   medesima   societa'
concessionaria»; 
    Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e
radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico»,  emanato
con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive
modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia
radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto, in particolare, l'articolo 7 del sopracitato  testo  unico
che  specifica  che  l'attivita'  di   informazione   radiotelevisiva
costituisce  un  servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,
inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo  di  stipulare  contratti  o  convenzioni  a
prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'articolo 49 del gia' citato testo unico, come  modificato
dal decreto-legge n. 244/2016, con cui la  concessione  del  servizio
pubblico generale radiotelevisivo e' stata affidata alla Rai sino  al
30 aprile 2017; 
    Visto l'articolo 1,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro  dello  sviluppo
economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 28 aprile 2017, ha concesso alla  Rai  l'esercizio  del  servizio
pubblico   radiofonico,   televisivo   e   multimediale   sull'intero
territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla  data
del 30 aprile 2017; 
    Visto il contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al
quinquennio  2018/2022,  stipulato  ai  sensi  dell'articolo  45  del
sopracitato testo unico tra il Ministero dello sviluppo  economico  e
la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. - e registrato dalla  Corte
dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF  -  il  21  febbraio
2018, n. 1-118., che prevede all'articolo 25, lettera K che la Rai e'
tenuta a garantire la  produzione  e  distribuzione  di  trasmissioni
radiofoniche  e  televisive,  nonche'  di  contenuti  audiovisivi  in
italiano ed in lingua slovena per la Regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia; 
    Considerato che le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale della presente convenzione; 
 
                         Tutto cio' premesso 
                      si conviene quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                      Oggetto della convenzione 
 
    1. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione  delle
trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della lingua  slovena
e italiana, presenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di
seguito «regione»), secondo quanto indicato nel  successivo  art.  2,
per un periodo di un anno a decorrere dal 30 ottobre 2021.