Art. 7 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  efficacia  del  presente
decreto, il MiSE svolge una ricognizione dei residui di competenza  e
di cassa, dei rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  relativi  alle
funzioni trasferite e dei rapporti contrattuali  in  corso,  comunque
connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento. 
  2. La ricognizione e' comunicata al Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Agenzia entro dieci giorni dalla scadenza  del  termine
di cui al comma 1. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle fmanze,  entro  trenta  giorni
dalla data di comunicazione di cui al comma 2, provvede, con  proprio
decreto, ad effettuare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in.
termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art.  18,
comma 3, del decreto-legge. A decorrere dalla data di  efficacia  del
decreto di cui al primo  periodo,  l'Agenzia  subentra,  alle  stesse
condizioni, anche sulla base delle intese di cui al presente decreto,
nei rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  relativi  alle  funzioni
trasferite e nei rapporti contrattuali  in  corso  comunque  connessi
allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva
l'eventuale determinazione dell'Agenzia di stipulare, per le medesime
finalita', nuovi contratti. 
  4. Fino alla data di subentro dell'Agenzia nei rapporti di  cui  al
comma 1, il  MiSE  e'  autorizzato  ad  emanare  gli  atti  contabili
necessari su richiesta dell'Agenzia.