Art. 8 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Ai  fini  del  calcolo  dei  relativi  compensi  dovuti  per  le
attivita'  per  conto  terzi  relative  alle  funzioni   oggetto   di
trasferimento,  in  sede  di  prima   applicazione   e   nelle   more
dell'approvazione di una specifica  determinazione  tecnica  adottata
dall'Agenzia, si applica l'art. 3 del  decreto  del  Ministero  delle
comunicazioni. 15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  82  del  7  aprile   2006,   recante
individuazione  delle  prestazioni,  eseguite  dal  Ministero   delle
comunicazioni per conto terzi,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.