Art. 3 Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022 1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022 le parole da «il contributo viene erogato» a «a saldo della conclusione dell'attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo viene erogato in un'unica soluzione, a seguito della comunicazione di attivazione dei servizi di accoglienza diffusa».