Art. 3 
 
Modifiche all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
                  civile n. 895 del 24 maggio 2022 
 
  1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022 le  parole  da  «il
contributo   viene   erogato»   a   «a   saldo   della    conclusione
dell'attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo  viene
erogato in un'unica  soluzione,  a  seguito  della  comunicazione  di
attivazione dei servizi di accoglienza diffusa».