Art. 10 
 
        Disposizioni in materia di conferimento di incarichi 
           per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2026,  le  amministrazioni  titolari  di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  ivi
incluse le regioni e  gli  enti  locali,  in  deroga  al  divieto  di
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in  quiescenza
ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza  incarichi
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie gia' destinate per
tale finalita' nei propri  bilanci,  sulla  base  della  legislazione
vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5  e  15
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. (( La  facolta'  di
cui al primo periodo e' consentita anche per gli interventi  previsti
nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi
di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la  coesione  e  negli  altri
piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. 
   1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per il personale in
quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo  29
giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il
divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del
limite ordinamentale di eta' piu' elevato previsto per  i  dipendenti
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165». )) 
  2. Al personale di cui al comma  1  possono  essere  conferiti  gli
incarichi di  cui  all'articolo  31,  comma  8,  del  ((  codice  dei
contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, nonche', in presenza di particolari esigenze alle quali non e'
possibile far fronte  con  personale  in  servizio  e  per  il  tempo
strettamente   necessario   all'espletamento   delle   procedure   di
reclutamento del personale  dipendente,  l'incarico  di  responsabile
unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31. 
  3. All'articolo 1, comma 2,  primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le  amministrazioni  di  cui  al
comma 1» sono inserite  le  seguenti:  «e  i  soggetti  attuatori  di
interventi previsti dal medesimo Piano». 
  4. Al fine di rafforzare la propria capacita' amministrativa, anche
nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  riferimento  a  procedure  da
avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle modalita' di selezione
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  (( 4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
amministrazioni di cui  al  comma  1,  qualora  ravvisino  potenziali
conflitti   di   interessi    nell'esercizio    dell'attivita'    del
professionista,  inseriscono   nel   contratto   di   assunzione   la
sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale  per  tutta  la  durata  del  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione  pubblica.   Nel   contratto   di   assunzione   e'
espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto  di  interessi
fra  le  mansioni  attribuite  dalla   pubblica   amministrazione   e
l'esercizio dell'attivita' professionale». 
  4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso
di contratti di prestazione professionale in corso,  sottoscritti  in
data certa anteriore a quella di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. ))