Art. 11 
 
             Potenziamento amministrativo delle regioni 
                    e delle politiche di coesione 
 
  1. Al solo fine di consentire l'attuazione  dei  progetti  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  le  regioni  a
statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli  interventi
previsti dai predetti progetti possono,  in  deroga  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  assumere  con
contratto  a  tempo   determinato   personale   con   qualifica   non
dirigenziale  in  possesso  di  specifiche  professionalita'  per  un
periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la  durata
di attuazione dei progetti e comunque  il  termine  del  31  dicembre
2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato
dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli  ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato nel  bilancio  di  previsione,  per  la
percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella  1
di cui all'Allegato 1 al presente  decreto.  Le  predette  assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di  revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di  bilancio.  La  spesa  di
personale derivante dall'applicazione del presente comma  non  rileva
ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. 
   2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  dopo  il
comma 179, e' aggiunto il seguente: 
     «179-bis.   Le   risorse   finanziarie    ripartite    tra    le
amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate
in  ragione  dell'insufficiente  numero  di  idonei  all'esito  delle
procedure svoltesi in  attuazione  dell'articolo  10,  comma  4,  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della
proposta di assunzione nel  termine  assegnato  dall'amministrazione,
comunque non superiore a  trenta  giorni,  possono  essere  destinate
dalle  predette  amministrazioni  alla  stipula   di   contratti   di
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  soggetti  in  possesso  di
professionalita'  tecnica  analoga  a  quella   del   personale   non
reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di
uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale  che
definisce, in  particolare,  le  modalita',  anche  temporali,  della
collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la  soglia
massima della remunerazione,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal
regolamento per il conferimento degli incarichi di  lavoro  autonomo,
di cui al decreto del direttore della (( predetta Agenzia n. 107  del
)) 8 giugno 2018.». 
    (( 2-bis. All'articolo  31-bis,  comma  8,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia  per  la  coesione
territoriale a seguito della  ricognizione  dei  fabbisogni,  possono
comunicare la volonta' di procedere  direttamente  alla  selezione  e
alla contrattualizzazione  dei  collaboratori,  in  deroga  a  quanto
previsto  dal  primo  periodo,  sulla  base  di  un  contratto   tipo
predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6
e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  In  questo
caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti
beneficiari. L'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  provvede  al
periodico  monitoraggio  dell'attivita'  concretamente   svolta   dal
personale». ))