Art. 13 
 
Durata  e  disciplina  del  corso  di  formazione  iniziale   per   i
  consiglieri penitenziari nominati all'esito  dei  concorsi  banditi
  nell'anno 2020 
 
  1. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto  legislativo  15  febbraio  2006,  n.   63,   i   consiglieri
penitenziari nominati in esito ai concorsi (( banditi con decreto del
direttore generale del personale e  delle  risorse  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia  del
5  maggio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª   serie
speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonche' con decreti del direttore
generale  del  personale,  delle  risorse  e  per  l'attuazione   dei
provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la  giustizia
minorile e di comunita' del Ministero della giustizia del  28  agosto
2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78 )) del 6 ottobre  2020,
svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e  sostengono
gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine
del primo semestre e quelli  per  la  formulazione  del  giudizio  di
idoneita' al termine del secondo semestre del corso. 
  2. Per i consiglieri penitenziari nominati  in  esito  ai  concorsi
indicati al comma 1, le materie e le  modalita'  di  svolgimento  del
corso di formazione  iniziale,  le  modalita'  degli  esami  previsti
durante e al termine del corso e i criteri di determinazione (( della
posizione )) in ruolo dei funzionari risultati idonei sono  stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia in  deroga  all'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.