(( Art. 26-bis 
 
                     Potenziamento del controllo 
                   in materia di reati ambientali 
 
  1. Ai fini del potenziamento del  controllo  in  materia  di  reati
ambientali, alla parte sesta-bis del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 318-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Con decreto del Ministro della  transizione  ecologica,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti gli importi da corrispondere a  carico  del  contravventore
per  l'attivita'   di   asseverazione   tecnica   fornita   dall'ente
specializzato  competente  nella  materia   cui   si   riferisce   la
prescrizione di  cui  al  comma  1,  quando  diverso  dall'organo  di
vigilanza  che  l'ha  rilasciata,  ovvero,  in  alternativa,  per  la
redazione della prescrizione  rilasciata,  previo  sopralluogo  e  in
assenza  di   asseverazione,   dallo   stesso   organo   accertatore,
nell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia  giudiziaria  ai   sensi
dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si  tratti  di
ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione
statale»; 
    b)  all'articolo  318-quater,  il  comma  2  e'  sostituito   dal
seguente:  «2.  Quando  risulta  l'adempimento  della   prescrizione,
l'organo accertatore ammette  il  contravventore  a  pagare  in  sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un
quarto del massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
commessa, ai fini dell'estinzione del  reato,  destinata  all'entrata
del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai  sensi  del
dell'articolo 318-ter, comma 4-bis.  Entro  centoventi  giorni  dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore
comunica  al  pubblico  ministero  l'adempimento  della  prescrizione
nonche'  l'eventuale   pagamento   della   somma   dovuta   ai   fini
dell'estinzione del reato e di  quella  da  corrispondere,  ai  sensi
dell'articolo  318-ter,  comma  4-bis,   per   la   redazione   della
prescrizione o, in alternativa, per  il  rilascio  dell'asseverazione
tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma  4-bis,  sono
riscossi dall'ente accertatore  e  sono  destinati  al  potenziamento
delle  attivita'  di  controllo  e  verifica  ambientale  svolte  dai
predetti organi ed enti». 
  2. Il decreto di cui  al  comma  4-bis  dell'articolo  318-ter  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a)  del
comma 1 del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. ))