Art. 18 
 
Disposizioni riguardanti le sanzioni  per  mancata  accettazione  dei
  pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica  e  i  pagamenti
  elettronici 
 
  (( 01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  in  materia  di  obbligo  di  accettazione   di   pagamenti
elettronici, le parole: «carte di pagamento, relativamente ad  almeno
una carta di debito e una carta di  credito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una  carta  di
debito e una carta di credito e alle carte prepagate». )) 
  1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti
elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 30 giugno 2022». 
   2. All'articolo 1, comma 3, del (( decreto legislativo )) 5 agosto
2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica  e  trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi  dati,  le  parole  da  «Sono
esonerati dalle predette disposizioni» (( fino a  ))  «o  committente
soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a  partire  dal  1°
luglio  2022  per  i  soggetti  che  nell'anno   precedente   abbiano
conseguito ricavi ovvero percepito compensi,  ragguagliati  ad  anno,
superiori a euro 25.000, e a  partire  dal  1°  gennaio  2024  per  i
restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022,
le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applicano  ai  soggetti  ai  quali
l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a  decorrere  dal  1°
luglio 2022, se la  fattura  elettronica  e'  emessa  entro  il  mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 
  4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei  dati  relativi
alle  operazioni  giornaliere  saldate   con   mezzi   di   pagamento
elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse. 
  (( 4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 540 e' sostituito dal seguente: 
      «540. A decorrere  dal  1°  gennaio  2021  le  persone  fisiche
maggiorenni residenti nel  territorio  dello  Stato  che  effettuano,
esclusivamente  attraverso  strumenti  che  consentano  il  pagamento
elettronico, acquisti di beni  o  servizi,  fuori  dall'esercizio  di
attivita' di  impresa,  arte  o  professione,  presso  esercenti  che
trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro  di
una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e'  necessario
che le persone fisiche maggiorenni  residenti  nel  territorio  dello
Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento  elettronico  di
cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti  di
credito o debito bancari o su rapporti  intestati  a  componenti  del
proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia  e
costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero
che   operino   in   forza   di   una    rappresentanza    rilasciata
antecedentemente alla partecipazione,  e  che  associno  all'acquisto
medesimo il proprio codice lotteria,  individuato  dal  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa  con
l'Agenzia delle entrate, adottato ai  sensi  del  comma  544,  e  che
l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della  singola
cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi  3  e  4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.  127.  A
decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente  al  momento
dell'acquisto rifiuti di acquisire il  codice  lotteria,  la  persona
fisica puo' segnalare tale circostanza  nella  sezione  dedicata  del
portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli.  Tali  segnalazioni  sono  utilizzate  dall'Agenzia   delle
entrate e dal  Corpo  della  guardia  di  finanza  nell'ambito  delle
attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti  non
concorrono  a  formare  il  reddito  del  percipiente  per   l'intero
ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non  sono  assoggettati
ad alcun prelievo erariale»; 
     b) al comma 544, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane
e  dei  monopoli,  d'intesa  con  l'Agenzia   delle   entrate,   sono
disciplinate  le  modalita'  tecniche  di  tutte  le  lotterie  degli
scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni  di
estrazione, l'entita' e il numero dei  premi  messi  a  disposizione,
nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  l'avvio  e   per
l'attuazione delle lotterie». 
  4-ter. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  dopo  le  parole:  «presente  disposizione»  sono  inserite   le
seguenti: «. Per gli acquirenti delle  unita'  immobiliari  che  alla
data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare
di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato  il
relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione  di
ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il  collaudo
degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico  che  asseveri
il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile
sia  accatastato  almeno  in  categoria  F/4,  l'atto  definitivo  di
compravendita puo' essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022  ma
comunque entro il 31 dicembre 2022». )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge
          18 ottobre 2012,  n. 179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  17 dicembre  2012,  n. 221  (Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 15 (Pagamenti elettronici). - 1. L'articolo 5 del
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n. 82,  recante  «Codice
          dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 5  (Effettuazione  di  pagamenti  con   modalita'
          informatiche). -  1. I  soggetti  di  cui   all'articolo 2,
          comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei  rapporti  con
          l'utenza sono tenuti a  far  data  dal  1° giugno  2013  ad
          accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
          dovuti, anche con l'uso delle tecnologie  dell'informazione
          e della comunicazione. A tal fine: 
              a)  sono  tenuti   a   pubblicare   nei   propri   siti
          istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 
              1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento,
          ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui
          all'articolo 3 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,  tramite  i  quali  i
          soggetti versanti possono effettuare i  pagamenti  mediante
          bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi  del
          conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti
          possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 
              2) i codici identificativi del  pagamento  da  indicare
          obbligatoriamente per il versamento; 
              b) si avvalgono di prestatori di servizi di  pagamento,
          individuati mediante ricorso agli strumenti di  acquisto  e
          negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  o   dalle
          centrali di committenza regionali di riferimento costituite
          ai   sensi   dell'articolo 1,   comma 455,   della    legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  per  consentire  ai  privati  di
          effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
          di carte di debito, di credito, prepagate ovvero  di  altri
          strumenti  di  pagamento   elettronico   disponibili,   che
          consentano anche l'addebito in  conto  corrente,  indicando
          sempre  le  condizioni,  anche  economiche,  per  il   loro
          utilizzo. Il  prestatore  dei  servizi  di  pagamento,  che
          riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua  il
          riversamento   dell'importo   trasferito    al    tesoriere
          dell'ente, registrando in apposito sistema  informatico,  a
          disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
          codici identificativi del  pagamento  medesimo,  nonche'  i
          codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
          dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le  modalita'
          di movimentazione tra  le  sezioni  di  Tesoreria  e  Poste
          Italiane  S.p.A.  dei  fondi   connessi   alle   operazioni
          effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
          amministrazioni sono  regolate  dalla  convenzione  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e  Poste  Italiane
          S.p.A. stipulata ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 2,  del
          decreto-legge 1° dicembre  1993,  n. 487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera  b),  le
          amministrazioni e i soggetti  di  cui  al  comma 1  possono
          altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
          cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
          di pagamento abilitati. 
              3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del  comma 1
          possono essere escluse le operazioni di  pagamento  per  le
          quali la verifica del buon fine dello stesso  debba  essere
          contestuale all'erogazione del  servizio;  in  questi  casi
          devono  comunque  essere  rese  disponibili  modalita'   di
          pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 
              3-bis.   I   micro-pagamenti   dovuti   a   titolo   di
          corrispettivo  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 450, della  legge  27 dicembre  2006,
          n. 296,  come  modificato  dall'articolo 7,  comma 2,   del
          decreto-legge  7 maggio  2012,   n. 52,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  6 luglio  2012,  n. 94,  per  i
          contratti di acquisto di beni e  servizi  conclusi  tramite
          gli strumenti elettronici di cui  al  medesimo  articolo 1,
          comma 450, stipulati nelle forme  di  cui  all'articolo 11,
          comma 13,  del  codice  di  cui  al   decreto   legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  sono
          effettuati mediante strumenti elettronici di  pagamento  se
          richiesto dalle imprese fornitrici. 
              3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono  definiti
          i micro-pagamenti in relazione al  volume  complessivo  del
          contratto  e  sono  adeguate  alle  finalita'  di  cui   al
          comma 3-bis le norme relative alle procedure  di  pagamento
          delle  pubbliche   amministrazioni   di   cui   al   citato
          articolo 1, comma 450,  della  legge  n. 296  del  2006. Le
          medesime pubbliche amministrazioni provve- dono ad adeguare
          le  proprie  norme  al  fine  di  consentire  il  pagamento
          elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il
          1° gennaio 2013. 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere  a)
          e b) e le modalita' attraverso le quali il  prestatore  dei
          servizi di pagamento  mette  a  disposizione  dell'ente  le
          informazioni relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              2. 
              3. Al fine di dare piena attuazione a  quanto  previsto
          in   materia   di    pubblicazione    dell'indicatore    di
          tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
          servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera  a),
          della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita'  di
          attuazione che saranno stabilite con il decreto di  cui  al
          comma 6 del medesimo  articolo,  tutte  le  amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          si avvalgono delle funzionalita' messe a  disposizione  dal
          sistema informativo SICOGE. 
              4. A decorrere  dal  30 giugno  2014,  i  soggetti  che
          effettuano  l'attivita'  di  vendita  di  prodotti   e   di
          prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
          accettare anche pagamenti effettuati  attraverso  carte  di
          pagamento, relativamente ad almeno una carta  di  debito  e
          una carta di credito e alle carte prepagate;  tale  obbligo
          non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'
          tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
              4-bis. A decorrere dal  30 giugno  2022,  nei  casi  di
          mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo,
          effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da
          parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4,
          si applica nei confronti del medesimo soggetto la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a
          30 euro,  aumentata  del  4  per  cento  del  valore  della
          transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione
          del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni  di
          cui al presente comma si applicano le procedure e i termini
          previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a  eccezione
          dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.
          L'autorita'  competente  a  ricevere  il  rapporto  di  cui
          all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e'  il
          prefetto della provincia nella quale e' stata  commessa  la
          violazione.   All'accertamento   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata  legge
          n. 689 del 1981. 
              4-ter. 
              5. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita   la   Banca   d'Italia,   vengono
          disciplinati le modalita',  i  termini  e  l'importo  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie anche  in  relazione  ai
          soggetti interessati, di attuazione della  disposizione  di
          cui al  comma 4  anche  con  riferimento  alle  fattispecie
          costituenti illecito e alle  relative  sanzioni  pecuniarie
          amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
          l'estensione  degli  obblighi  a  ulteriori  strumenti   di
          pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. 
              5-bis.  Per  il  conseguimento   degli   obiettivi   di
          razionalizzazione e contenimento della  spesa  pubblica  in
          materia informatica ed al fine di garantire omogeneita'  di
          offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
          pubbliche devono avvalersi per le attivita'  di  incasso  e
          pagamento   della   piattaforma    tecnologica    di    cui
          all'articolo 81,  comma 2-bis,  del   decreto   legislativo
          7 marzo 2005, n. 82,  e  delle  piattaforme  di  incasso  e
          pagamento dei prestatori di servizi di pagamento  abilitati
          ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82. 
              5-ter.  Al   comma 5   dell'articolo 35   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: «La  valutazione  della  conformita'  del
          sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati  dal
          titolare delle chiavi di firma e'  effettuata  dall'Agenzia
          per l'Italia digitale  in  conformita'  ad  apposite  linee
          guida da questa emanate, acquisito il  parere  obbligatorio
          dell'Organismo   di    certificazione    della    sicurezza
          informatica». 
              5-quater. All'articolo 21 del codice  del  consumo,  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n. 206,  dopo
          il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
              «4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la  pratica
          commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi  per  il
          completamento  di  una  transazione  elettronica   con   un
          fornitore di beni o servizi».». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 1,  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
          legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 1  (Fatturazione   elettronica   e   trasmissione
          telematica delle fatture  o  dei  relativi  dati).  -  1. A
          decorrere  dal  1°(gradi)  luglio  2016,  l'Agenzia   delle
          entrate   mette   a    disposizione    dei    contribuenti,
          gratuitamente,  un  servizio   per   la   generazione,   la
          trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. 
              2. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2017, il Ministero
          dell'economia e delle  finanze  mette  a  disposizione  dei
          soggetti  passivi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   il
          Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211  e
          212,  della  legge  24 dicembre   2007,   n. 244,   gestito
          dall'Agenzia delle entrate  anche  per  l'acquisizione  dei
          dati fiscalmente rilevanti, ai fini  della  trasmissione  e
          della ricezione delle fatture elettroniche, e di  eventuali
          variazioni  delle  stesse,  relative   a   operazioni   che
          intercorrono  tra  soggetti  residenti  o   stabiliti   nel
          territorio dello Stato, secondo il  formato  della  fattura
          elettronica di cui all'allegato A del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          3 aprile 2013, n. 55. A decorrere  dalla  data  di  cui  al
          periodo  precedente,  l'Agenzia  delle  entrate   mette   a
          disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di  reti
          telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
          acquisite. 
              3. Al  fine  di  razionalizzare  il   procedimento   di
          fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e  le
          prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti  o
          stabiliti nel territorio dello Stato,  e  per  le  relative
          variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
          utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
          di  cui  al  comma 2. Gli   operatori   economici   possono
          avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
          per la trasmissione delle fatture elettroniche  al  Sistema
          di Interscambio,  ferme  restando  le  responsabilita'  del
          soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
          del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale  di  cui
          al comma 2 potranno essere  individuati  ulteriori  formati
          della  fattura  elettronica  basati  su  standard  o  norme
          riconosciuti nell'ambito dell'Unione  europea.  Le  fatture
          elettroniche emesse nei confronti  dei  consumatori  finali
          sono rese disponibili, su richiesta, a  questi  ultimi  dai
          servizi telematici dell'Agenzia delle  entrate;  una  copia
          della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara'
          messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
          E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla  copia
          elettronica o in formato analogico della fattura. 
              3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          alle operazioni di cessione di beni  e  di  prestazione  di
          servizi effettuate e  ricevute  verso  e  da  soggetti  non
          stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle  per  le
          quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per  le
          quali siano state emesse o  ricevute  fatture  elettroniche
          secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche'  quelle,
          purche' di importo non superiore ad  euro  5.000  per  ogni
          singola operazione, relative ad acquisti di beni e  servizi
          non rilevanti territorialmente ai fini  IVA  in  Italia  ai
          sensi degli articoli  da  7  a  7-octies  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633. La
          trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
          la fine del mese successivo al  trimestre  di  riferimento.
          Con riferimento alle operazioni effettuate  a  partire  dal
          1°(gradi) luglio 2022, i dati di cui al primo periodo  sono
          trasmessi  telematicamente  utilizzando   il   Sistema   di
          interscambio secondo il  formato  di  cui  al  comma 2. Con
          riferimento alle medesime operazioni: 
              a) la trasmissione telematica dei  dati  relativi  alle
          operazioni svolte nei confronti di soggetti  non  stabiliti
          nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di
          emissione delle fatture o dei documenti che ne  certificano
          i corrispettivi; 
              b) la trasmissione telematica dei  dati  relativi  alle
          operazioni  ricevute  da   soggetti   non   stabiliti   nel
          territorio dello Stato e' effettuata entro il  quindicesimo
          giorno del mese successivo  a  quello  di  ricevimento  del
          documento  comprovante  l'operazione  o  di   effettuazione
          dell'operazione. 
              3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati
          delle fatture emesse e ricevute ai sensi  del  comma 3  del
          presente   articolo   sono   esonerati   dall'obbligo    di
          annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
          25 del decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre
          1972, n. 633. 
              4. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  nuove
          modalita'  semplificate  di  controlli  a  distanza   degli
          elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi  dei
          commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
          dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e  le
          transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti  di
          tali  soggetti,  non  ostacolare  il  normale   svolgimento
          dell'attivita'  economica  degli  stessi  ed  escludere  la
          duplicazione di attivita' conoscitiva. 
              5-bis. I file delle fatture elettroniche  acquisiti  ai
          sensi del comma 3  sono  memorizzati  fino  al  31 dicembre
          dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
          dichiarazione di riferimento ovvero fino  alla  definizione
          di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
              a) dalla Guardia  di  finanza  nell'assolvimento  delle
          funzioni  di  polizia  economica  e  finanziaria   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  19 marzo
          2001, n. 68; 
              b)  dall'Agenzia  delle  entrate  e  dalla  Guardia  di
          Finanza per le  attivita'  di  analisi  del  rischio  e  di
          controllo a fini fiscali. 
              5-ter. Ai fini di cui al  comma 5-bis,  la  Guardia  di
          Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di
          garanzia a  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'  degli
          interessati, attraverso la previsione di apposite misure di
          sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita'
          con le  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              5-quater. Per la  fatturazione  elettronica  e  per  la
          memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
          elettroniche  relative  alle  cessioni  di  beni   e   alle
          prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
          articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  resta
          fermo  quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo 29  della
          medesima legge. 
              6. In  caso  di  emissione  di  fattura,  tra  soggetti
          residenti o  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,  con
          modalita'  diverse  da  quelle  previste  dal  comma 3,  la
          fattura si intende non emessa e si  applicano  le  sanzioni
          previste   dall'articolo 6    del    decreto    legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il  committente,
          per non incorrere nella  sanzione  di  cui  all'articolo 6,
          comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 471,
          devono adempiere agli  obblighi  documentali  ivi  previsti
          mediante il Sistema di Interscambio. Per il primo  semestre
          del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di  cui  ai  periodi
          precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
          le  modalita'  di  cui  al  comma 3  entro  il  termine  di
          effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
          valore aggiunto  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 1,  del
          decreto del  Presidente  della  Repubblica  23 marzo  1998,
          n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per  cento  a
          condizione che la fattura elettronica sia emessa  entro  il
          termine di effettuazione  della  liquidazione  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  del  periodo   successivo.   Per   i
          contribuenti  che  effettuano  la  liquidazione   periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto  con  cadenza  mensile  le
          disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
          al  30 settembre   2019. In   caso   di   omissione   della
          trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero  di  trasmissione
          di dati incompleti o inesatti, si applica  la  sanzione  di
          cui   all'articolo 11,    comma 2-quater,    del    decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              6-bis.   Gli   obblighi   di   conservazione   previsti
          dall'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 17 giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 146  del   26 giugno   2014,   si   intendono
          soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche'  per
          tutti  i  documenti  informatici  trasmessi  attraverso  il
          Sistema di Interscambio di cui  all'articolo 1,  comma 211,
          della  legge  24 dicembre  2007,  n. 244,   e   memorizzati
          dall'Agenzia   delle   entrate.   Per   il   servizio    di
          conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
          presente articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
          dall'Agenzia delle entrate, il  partner  tecnologico  Sogei
          S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi  e  le
          modalita'  di  applicazione  della  presente  disposizione,
          anche in relazione agli obblighi contenuti  nell'articolo 5
          del  citato  decreto  ministeriale  17 giugno  2014,   sono
          stabiliti  con   apposito   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  sono  altresi'
          stabilite le modalita'  di  conservazione  degli  scontrini
          delle giocate  dei  giochi  pubblici  autorizzati,  secondo
          criteri di semplificazione e attenuazione  degli  oneri  di
          gestione   per   gli   operatori    interessati    e    per
          l'amministrazione,  anche  con  il  ricorso   ad   adeguati
          strumenti  tecnologici,  ferme  restando  le  esigenze   di
          controllo dell'amministrazione finanziaria. 
              6-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
              6-quater. Al fine di preservare i servizi  di  pubblica
          utilita',  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  definite  le  regole   tecniche   per
          l'emissione delle fatture elettroniche tramite  il  Sistema
          di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA  che
          offrono i servizi disciplinati dai regolamenti  di  cui  ai
          decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
          e 24 ottobre  2000,  n. 370,  nei  confronti  dei  soggetti
          persone fisiche che non operano  nell'ambito  di  attivita'
          d'impresa, arte e professione. Le predette regole  tecniche
          valgono esclusivamente per le fatture  elettroniche  emesse
          nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
          stipulati contratti prima del 1°(gradi) gennaio 2005 e  dei
          quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale
          anche a  seguito  dell'utilizzo  dei  servizi  di  verifica
          offerti dall'Agenzia delle entrate.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 6,  del  decreto
          legislativo  18 dicembre  1997,  n. 471,   concernente   la
          Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia  di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione   dei   tributi,   a   norma   dell'articolo 3,
          comma 133,  lettera  q),  della  legge  23 dicembre   1996,
          n. 662: 
              «Art. 6  (Violazione  degli  obblighi   relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta  sul  valore  aggiunto).  -
          1. Chi viola gli obblighi inerenti  alla  documentazione  e
          alla  registrazione  di  operazioni  imponibili   ai   fini
          dell'imposta sul valore aggiunto ovvero  all'individuazione
          di  prodotti  determinati  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa compresa fra il novanta  e  il  centoottanta
          per  cento   dell'imposta   relativa   all'imponibile   non
          correttamente   documentato   o   registrato   nel    corso
          dell'esercizio.   Alla   stessa    sanzione,    commisurata
          all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
          nei registri, una imposta inferiore  a  quella  dovuta.  La
          sanzione e' dovuta nella misura da euro 250  a  euro  2.000
          quando  la  violazione  non  ha   inciso   sulla   corretta
          liquidazione del tributo. 
              2. Il cedente o prestatore che viola obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione di operazioni  non
          imponibili, esenti,  non  soggette  a  imposta  sul  valore
          aggiunto o soggette all'inversione contabile  di  cui  agli
          articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633,  e'
          punito con sanzione amministrativa compresa tra  il  cinque
          ed il dieci per cento dei corrispettivi non  documentati  o
          non registrati. Tuttavia, quando la violazione  non  rileva
          neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
          la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
              2-bis. Nelle ipotesi di cui  all'articolo 2,  commi  1,
          1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n. 127,
          se le violazioni consistono nella mancata o non  tempestiva
          memorizzazione o trasmissione, ovvero nella  memorizzazione
          o trasmissione con dati  incompleti  o  non  veritieri,  la
          sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al  novanta  per
          cento   dell'imposta   corrispondente    all'importo    non
          memorizzato o trasmesso.  Salve  le  procedure  alternative
          adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
          comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  la
          sanzione di cui al primo  periodo  del  presente  comma  si
          applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
          degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
          omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
          di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
          periodica    degli    stessi    strumenti    nei    termini
          legislativamente   previsti   si   applica   la    sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
              3. Se le violazioni consistono nella mancata  emissione
          di ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali  o  documenti  di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso pari al novanta per cento dell'imposta  corrispondente
          all'importo non documentato. La stessa sanzione si  applica
          in caso di omesse  annotazioni  su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da  euro
          250 a euro 2.000. 
              3-bis.  Il  cedente  che  non  integra   il   documento
          attestante  la   vendita   dei   mezzi   tecnici   di   cui
          all'articolo 74, primo comma, lettera d), del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633,  e
          successive modificazioni, con la denominazione e la partita
          IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito
          con la sanzione amministrativa pari al  20  per  cento  del
          corrispettivo della cessione non documentato  regolarmente.
          Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
          che, nel  predisporre,  direttamente  o  tramite  terzi,  i
          supporti fisici  atti  a  veicolare  i  mezzi  stessi,  non
          indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d),
          quarto periodo, del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e  la  partita
          IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione amministrativa pari al 20  per  cento  del  valore
          riportato sul supporto fisico  non  prodotto  regolarmente.
          Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma,
          lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto  del
          Presidente della  Repubblica  n. 633  del  1972  siano  non
          veritiere, le sanzioni di cui  ai  periodi  precedenti  del
          presente comma sono aumentate al 40 per cento. 
              4. Nei casi previsti  dai  commi  1,  primo  e  secondo
          periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
          secondo periodo,  e  3-bis  la  sanzione  non  puo'  essere
          inferiore a euro 500. 
              5. Nel caso di violazione  di  piu'  obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione  di  una  medesima
          operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 
              6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
          assolta, dovuta o  addebitatagli  in  via  di  rivalsa,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pari al  novanta  per
          cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso  di
          applicazione dell'imposta  in  misura  superiore  a  quella
          effettiva, erroneamente assolta dal cedente  o  prestatore,
          fermo restando il diritto  del  cessionario  o  committente
          alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e  seguenti  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,
          n. 633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con
          la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro  e  10.000
          euro. La restituzione dell'imposta e'  esclusa  qualora  il
          versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale. 
              7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
          applica anche se, in mancanza della  comunicazione  di  cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata
          ad imposta in altro Stato membro. 
              8. Il cessionario o il committente che,  nell'esercizio
          di imprese, arti o professioni,  abbia  acquistato  beni  o
          servizi senza che sia stata emessa fattura nei  termini  di
          legge o  con  emissione  di  fattura  irregolare  da  parte
          dell'altro contraente, e' punito, salva la  responsabilita'
          del   cedente   o   del   commissionario,   con    sanzione
          amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
          minimo di euro 250, sempreche' non provveda a regolarizzare
          l'operazione con le seguenti modalita': 
              a) se non ha ricevuto la fattura,  entro  quattro  mesi
          dalla data di  effettuazione  dell'operazione,  presentando
          all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
          dell'imposta, entro il  trentesimo  giorno  successivo,  un
          documento in  duplice  esemplare  dal  quale  risultino  le
          indicazioni prescritte  dall'articolo 21  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre   1972,   n. 633,
          relativo alla fatturazione delle operazioni; 
              b) se ha ricevuto una fattura  irregolare,  presentando
          all'ufficio indicato nella lettera a), entro il  trentesimo
          giorno successivo a  quello  della  sua  registrazione,  un
          documento  integrativo  in  duplice  esemplare  recante  le
          indicazioni  medesime,  previo  versamento  della   maggior
          imposta eventualmente dovuta. 
              9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
          documento, con l'attestazione della regolarizzazione e  del
          pagamento, e' restituito dall'ufficio al  contribuente  che
          deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              9-bis.  E'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          compresa fra 500 euro e 20.000 euro  il  cessionario  o  il
          committente  che,  nell'esercizio  di   imprese,   arti   o
          professioni, omette di  porre  in  essere  gli  adempimenti
          connessi all'inversione contabile di cui agli articoli  17,
          34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
          del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre
          1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e  47,  comma 1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427. Se
          l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
          degli articoli 13 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 600,  la  sanzione
          amministrativa e' elevata a  una  misura  compresa  tra  il
          cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un  minimo
          di 1.000 euro. Resta ferma  l'applicazione  delle  sanzioni
          previste  dall'articolo 5,  comma 4,  e  dal  comma 6   con
          riferimento  all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere
          detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
          di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
          cui, non avendo adempiuto  il  cedente  o  prestatore  agli
          obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla  data  di
          effettuazione dell'operazione o avendo emesso  una  fattura
          irregolare,  il  cessionario  o  committente  non   informi
          l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
          giorno successivo,  provvedendo  entro  lo  stesso  periodo
          all'emissione di  fattura  ai  sensi  dell'articolo 21  del
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
          1972,  o  alla  sua  regolarizzazione,  e  all'assolvimento
          dell'imposta mediante inversione contabile. 
              9-bis.1. In  deroga  al  comma 9-bis,  primo   periodo,
          qualora,  in  presenza   dei   requisiti   prescritti   per
          l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
          a una cessione di beni o a una prestazione  di  servizi  di
          cui alle disposizioni  menzionate  nel  primo  periodo  del
          comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal  cedente  o
          prestatore, fermo restando il  diritto  del  cessionario  o
          committente alla detrazione ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario  o  il  committente
          anzidetto non e' tenuto all'assolvimento  dell'imposta,  ma
          e' punito con la sanzione amministrativa compresa  fra  250
          euro  e  10.000  euro.  Al  pagamento  della  sanzione   e'
          solidalmente   tenuto   il   cedente   o   prestatore.   Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti non si  applicano
          e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
          di cui al comma 1 quando  l'applicazione  dell'imposta  nel
          modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile  e'
          stata determinata da un intento di evasione o di frode  del
          quale sia provato che  il  cessionario  o  committente  era
          consapevole. 
              9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza  dei
          requisiti  prescritti  per  l'applicazione  dell'inversione
          contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
          prestazione di servizi di cui alle disposizioni  menzionate
          nel primo periodo del comma 9-bis, sia  stata  erroneamente
          assolta dal cessionario o committente,  fermo  restando  il
          diritto del cessionario o committente  alla  detrazione  ai
          sensi  degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633,  il
          cedente o il  prestatore  non  e'  tenuto  all'assolvimento
          dell'imposta, ma e' punito con la  sanzione  amministrativa
          compresa fra 250 euro e 10.000  euro.  Al  pagamento  della
          sanzione  e'   solidalmente   tenuto   il   cessionario   o
          committente. Le disposizioni di cui ai  periodi  precedenti
          non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
          sanzione  di   cui   al   comma 1   quando   l'applicazione
          dell'imposta mediante l'inversione contabile  anziche'  nel
          modo ordinario  e'  stata  determinata  da  un  intento  di
          evasione o di frode del quale sia provato che il cedente  o
          prestatore era consapevole. 
              9-bis.3. Se  il  cessionario  o   committente   applica
          l'inversione   contabile   per   operazioni   esenti,   non
          imponibili o comunque non soggette a imposta,  in  sede  di
          accertamento devono essere espunti sia il debito  computato
          da tale soggetto nelle  liquidazioni  dell'imposta  che  la
          detrazione  operata  nelle  liquidazioni  anzidette,  fermo
          restando il diritto  del  medesimo  soggetto  a  recuperare
          l'imposta   eventualmente    non    detratta    ai    sensi
          dell'articolo 26, terzo comma, del decreto  del  Presidente
          della    Repubblica    26 ottobre    1972,    n. 633,     e
          dell'articolo 21,   comma 2,   del   decreto    legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica  anche
          nei casi di operazioni inesistenti, ma trova  in  tal  caso
          applicazione la sanzione  amministrativa  compresa  tra  il
          cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un  minimo
          di 1.000 euro. 
              9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio  di  imprese,
          arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici  di  cui
          all'articolo 74, primo comma, lettera d), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  i
          quali  gli  sia  stato  rilasciato   un   documento   privo
          dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
          che ha assolto l'imposta o con  indicazioni  manifestamente
          non veritiere, e'  punito,  salva  la  responsabilita'  del
          cedente, con la sanzione amministrativa dal 10  al  20  per
          cento  del  corrispettivo  dell'acquisto  non   documentato
          regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
          giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi   tecnici,   a
          presentare all'ufficio competente  nei  suoi  confronti  un
          documento  contenente  i   dati   relativi   all'operazione
          irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
          cedente deve indicare nel documento attestante  la  vendita
          gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come  risultanti
          dal documento rilasciato dall'ufficio competente.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto-legge
          26 ottobre 2019,  n. 124,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale  e  per  esigenze  indifferibili),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22 (Credito d'imposta  su  commissioni  pagamenti
          elettronici). - 1. Agli  esercenti  attivita'  di  impresa,
          arte o professioni spetta un credito di imposta pari al  30
          per cento delle commissioni addebitate per  le  transazioni
          effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
          emesse da  operatori  finanziari  soggetti  all'obbligo  di
          comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605. 
              1-bis. Il credito d'imposta di cui  al  comma 1  spetta
          altresi' per le commissioni  addebitate  sulle  transazioni
          effettuate   mediante   altri   strumenti   di    pagamento
          elettronici    tracciabili.    Agli     oneri     derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4  milioni  di
          euro per l'anno 2020 e  a  2,8  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2021,    si    provvede    mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui  all'articolo 10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29 novembre   2004,   n. 282,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307. 
              1-ter. Per le  commissioni  maturate  nel  periodo  dal
          1°(gradi)  luglio  2021  al  30 giugno  2022,  il   credito
          d'imposta di cui al comma 1  e'  incrementato  al  100  per
          cento delle commissioni, nel  caso  in  cui  gli  esercenti
          attivita' di impresa, arte o  professione,  che  effettuano
          cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti  di
          consumatori  finali,  adottino   strumenti   di   pagamento
          elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da
          stabilire  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione, collegati
          agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto
          legislativo 5 agosto  2015,  n. 127,  ovvero  strumenti  di
          pagamento  evoluto  di  cui  al  comma 5-bis  del  predetto
          articolo. 
              2. Il credito d'imposta di  cui  ai  commi  1  e  1-bis
          spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di
          beni  e  prestazioni  di  servizi  rese  nei  confronti  di
          consumatori finali dal 1°(gradi) luglio 2020, a  condizione
          che  i  ricavi  e  compensi  relativi  all'anno   d'imposta
          precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. 
              3. L'agevolazione  di  cui  al  presente  articolo   si
          applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti  di  cui
          al regolamento (UE)  n. 1407/2013  della  Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea per gli aiuti  de  minimis,  del  regolamento  (UE)
          1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
          settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  717/2014  della
          Commissione, del 27 giugno 2014, relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
          pesca e dell'acquacoltura. 
              4. Il credito d'imposta e' utilizzabile  esclusivamente
          in compensazione, ai  sensi  dell'articolo 17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  a  decorrere  dal  mese
          successivo a quello di  sostenimento  della  spesa  e  deve
          essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo  d'imposta  di  maturazione  del  credito  e  nelle
          dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
          successivi  fino  a  quello  nel  quale  se   ne   conclude
          l'utilizzo.  Il  credito  d'imposta   non   concorre   alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui  agli  articoli  61  e  109,  comma 5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,
          n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. 
              5. Gli  operatori  che  mettono  a  disposizione  degli
          esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e  1-bis
          trasmettono telematicamente all'Agenzia  delle  entrate  le
          informazioni necessarie  a  controllare  la  spettanza  del
          credito d'imposta. Al fine di tutelare  la  trasparenza  in
          materia di  costi  delle  commissioni  bancarie,  la  Banca
          d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, individua le modalita'  e  i  criteri
          con  cui  gli  operatori  di  cui  al  periodo   precedente
          trasmettono  agli  esercenti,   mensilmente   e   per   via
          telematica,  l'elenco  e  le  informazioni  relativi   alle
          transazioni effettuate  nel  periodo  di  riferimento.  Gli
          operatori   di   cui   al   primo    periodo    trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la
          societa'  PagoPA  S.p.a.,  i  dati   identificativi   degli
          strumenti di pagamento  elettronico  messi  a  disposizione
          degli  esercenti,  nonche'  l'importo   complessivo   delle
          transazioni  giornaliere  effettuate  mediante  gli  stessi
          strumenti. 
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate, da emanare entro sessanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono definiti  i  termini,  le
          modalita' e il contenuto  delle  comunicazioni  di  cui  al
          comma 5.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 540  e  544,
          della  legge  11 dicembre   2016,   n. 232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 539. Omissis 
              540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche
          maggiorenni  residenti  nel  territorio  dello  Stato   che
          effettuano,   esclusivamente   attraverso   strumenti   che
          consentano il pagamento elettronico,  acquisti  di  beni  o
          servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte
          o   professione,   presso   esercenti    che    trasmettono
          telematicamente i corrispettivi, ai sensi  dell'articolo 2,
          comma 1, del decreto  legislativo  5 agosto  2015,  n. 127,
          possono  partecipare  all'estrazione  a  sorte   di   premi
          attribuiti  nel  quadro  di  una  lotteria  nazionale.  Per
          partecipare all'estrazione e'  necessario  che  le  persone
          fisiche maggiorenni residenti nel  territorio  dello  Stato
          procedano all'acquisto con metodi di pagamento  elettronico
          di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri
          rapporti  di  credito  o  debito  bancari  o  su   rapporti
          intestati  a  componenti  del  proprio   nucleo   familiare
          certificato dal proprio  stato  di  famiglia  e  costituito
          antecedentemente alla data di estrazione del premio  ovvero
          che operino  in  forza  di  una  rappresentanza  rilasciata
          antecedentemente  alla  partecipazione,  e   che   associno
          all'acquisto   medesimo   il   proprio   codice   lotteria,
          individuato dal provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, d'intesa con  l'Agenzia  delle
          entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che l'esercente
          trasmetta all'Agenzia delle entrate i  dati  della  singola
          cessione o prestazione, secondo  le  modalita'  di  cui  ai
          commi  3  e  4  dell'articolo 2  del  decreto   legislativo
          5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo  2021,  nel
          caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di
          acquisire  il  codice  lotteria,  la  persona  fisica  puo'
          segnalare  tale  circostanza  nella  sezione  dedicata  del
          portale  Lotteria  del  sito  internet  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli. Tali  segnalazioni  sono  utilizzate
          dall'Agenzia delle entrate e dal  Corpo  della  guardia  di
          finanza nell'ambito delle attivita' di analisi del  rischio
          di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il
          reddito del percipiente per l'intero ammontare  corrisposto
          nel periodo d'imposta e  non  sono  assoggettati  ad  alcun
          prelievo erariale. 
              541. - 543. Omissis 
              544.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del   direttore
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  d'intesa  con
          l'Agenzia delle entrate,  sono  disciplinate  le  modalita'
          tecniche  di  tutte  le  lotterie  degli   scontrini,   sia
          istantanee  sia  differite,  relative  alle  operazioni  di
          estrazione,  l'entita'  e  il  numero  dei  premi  messi  a
          disposizione, nonche' ogni  altra  disposizione  necessaria
          per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.  Il  divieto
          di   pubblicita'   per   giochi   e   scommesse,   previsto
          dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,
          n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 agosto
          2018, n. 96,  non  si  applica  alla  lotteria  di  cui  al
          comma 540. 
              Omissis.». 
            -   Si   riporta   il   testo   dell'articolo 119,    del
          decreto-legge  19 maggio  2020,  n. 34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n. 77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
          bonus, fotovoltaico e  colonnine  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici). - 1. La detrazione di cui  all'articolo 14  del
          decreto-legge  4 giugno  2013,   n. 63,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal  1°(gradi)
          luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da  ripartire  tra  gli
          aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
          sostenuta dal 1°(gradi) gennaio 2022, nei seguenti casi: 
              a) interventi di  isolamento  termico  delle  superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
          del 6 novembre 2017; 
              b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per  la
          sostituzione degli impianti  di  climatizzazione  invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di  prodotto  prevista  dal   regolamento   delegato   (UE)
          n. 811/2013 della  Commissione,  del  18 febbraio  2013,  a
          pompa  di  calore,  ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o
          geotermici, anche abbinati  all'installazione  di  impianti
          fotovoltaici di  cui  al  comma 5  e  relativi  sistemi  di
          accumulo  di  cui  al  comma 6,  ovvero  con  impianti   di
          microcogenerazione  o   a   collettori   solari,   nonche',
          esclusivamente per i comuni montani non  interessati  dalle
          procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del  10 luglio
          2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
          dell'Italia  agli   obblighi   previsti   dalla   direttiva
          2008/50/CE,  l'allaccio  a  sistemi  di   teleriscaldamento
          efficiente, definiti  ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 2,
          lettera  tt),  del  decreto  legislativo   4 luglio   2014,
          n. 102. La detrazione  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          calcolata su  un  ammontare  complessivo  delle  spese  non
          superiore a euro 20.000 moltiplicati per  il  numero  delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti fino a otto unita'  immobiliari  ovvero  a
          euro  15.000  moltiplicati  per  il  numero  delle   unita'
          immobiliari  che  compongono  l'edificio  per  gli  edifici
          composti  da  piu'  di  otto  unita'  immobiliari   ed   e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito; 
              c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
          piu' accessi  autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione
          degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con
          impianti per  il  riscaldamento,  il  raffrescamento  o  la
          fornitura di acqua calda sanitaria,  a  condensazione,  con
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal   regolamento   delegato   (UE)    n. 811/2013    della
          Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi
          compresi gli impianti ibridi o geotermici,  anche  abbinati
          all'installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui   al
          comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma 6,
          ovvero con impianti  di  microcogenerazione,  a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n. 2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
          della tutela del territorio e  del  mare  7 novembre  2017,
          n. 186, nonche', esclusivamente per i  comuni  montani  non
          interessati   dalle   procedure   europee   di   infrazione
          n. 2014/2147  del  10 luglio  2014   o   n. 2015/2043   del
          28 maggio  2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo 2,  comma 2,   lettera   tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014,  n. 102. La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
              1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al
          comma 1  rientrano  anche  quelle   relative   alle   sonde
          geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici  di  cui
          alle lettere b) e c) del medesimo comma 1. 
              1-bis. Ai fini  del  presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
              1-ter. Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
              1-quater. Sono compresi fra gli  edifici  che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
              2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
          articolo si applica anche a tutti gli altri  interventi  di
          efficienza   energetica   di   cui   all'articolo 14    del
          decreto-legge  4 giugno  2013,   n. 63,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
          e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno   uno   degli   interventi   di   cui   al    citato
          comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto  ad  almeno  uno
          dei vincoli previsti dal codice dei beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo  22 gennaio  2004,
          n. 42, o gli interventi di  cui  al  citato  comma 1  siano
          vietati da regolamenti edilizi, urbanistici  e  ambientali,
          la detrazione si applica a tutti gli interventi di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di  cui  al  medesimo  comma 1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
              3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
          di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo  devono
          rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti  di  cui
          al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge  4 giugno
          2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          3 agosto  2013,  n. 90,  e,  nel  loro  complesso,   devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380. Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 
              3-bis. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di  cui  al
          comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3  si
          applicano anche alle spese, documentate e rimaste a  carico
          del contribuente, sostenute dal 1°(gradi) gennaio  2022  al
          30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1°(gradi) luglio
          2022 la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di
          pari importo. 
              4. Per gli interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto
          2013,  n. 90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al  110  per  cento  per  le  spese  sostenute  dal
          1°(gradi) luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale  aliquota  si
          applica      anche      agli      interventi       previsti
          dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo  unico
          di  cui  al  decreto  del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di
          persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque  anni  ed  a
          condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno  uno
          degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano
          gia'  richiesti  ai  sensi  del  comma 2   della   presente
          disposizione. Per gli acquirenti delle  unita'  immobiliari
          che alla data del 30 giugno 2022  abbiano  sottoscritto  un
          contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente
          registrato,  che  abbiano  versato  acconti   mediante   il
          meccanismo dello sconto in fattura e maturato  il  relativo
          credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di
          ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il
          collaudo degli stessi  e  l'attestazione  del  collaudatore
          statico che asseveri il raggiungimento della  riduzione  di
          rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno  in
          categoria F/4,  l'atto  definitivo  di  compravendita  puo'
          essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma  comunque
          entro il 31 dicembre 2022. Per la parte di spese  sostenuta
          dal 1°(gradi) gennaio 2022, la detrazione e'  ripartita  in
          quattro quote annuali di pari importo. Per  gli  interventi
          di  cui  al  primo  periodo,  in  caso  di   cessione   del
          corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e  di
          contestuale  stipulazione  di  una  polizza  che  copre  il
          rischio  di  eventi  calamitosi,  la  detrazione   prevista
          nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917,  spetta  nella
          misura del 90 per cento. Le disposizioni del  primo  e  del
          secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
          zona sismica 4 di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri   n. 3274   del   20 marzo   2003,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
              4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
          presente   articolo   e'   riconosciuta   anche   per    la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis  a  1-septies  dell'articolo 16   del   decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
              4-ter. I limiti  delle  spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge  17 ottobre  2016,  n. 189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n. 77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
              4-quater. Nei comuni dei territori  colpiti  da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1°(gradi)  aprile  2009
          dove sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,  gli
          incentivi  di  cui  al  comma 4  spettano   per   l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
              5. Per le spese documentate  e  rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute  per  l'installazione  di  impianti
          solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 agosto  1993,  n. 412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
          cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione  di
          cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,
          n. 917, da ripartire tra  gli  aventi  diritto  in  quattro
          quote  annuali  di  pari  importo,  spetta   nella   misura
          riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi  commi
          1 e 4 in relazione all'anno di  sostenimento  della  spesa,
          fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  spese  non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare  fotovoltaico.  In  caso  di   interventi   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del  testo
          unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380,  il  predetto  limite  di  spesa  e'
          ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 
              5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
          pregiudizio all'esercizio delle  azioni  di  controllo  non
          comportano  la   decadenza   delle   agevolazioni   fiscali
          limitatamente alla irregolarita' od omissione  riscontrata.
          Nel caso in cui le violazioni riscontrate  nell'ambito  dei
          controlli  da  parte  delle  autorita'   competenti   siano
          rilevanti  ai  fini  dell'erogazione  degli  incentivi,  la
          decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
          intervento oggetto di irregolarita' od omissione. 
              6. La detrazione di  cui  al  comma 5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
              7. La detrazione di cui ai commi 5  e  6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 13,   comma 3,   del    decreto    legislativo
          29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del  decreto-legge  30 dicembre  2019,
          n. 162,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          28 febbraio 2020, n. 8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri
          incentivi  pubblici  o  altre  forme  di  agevolazione   di
          qualsiasi  natura   previste   dalla   normativa   europea,
          nazionale e regionale, compresi i fondi di  garanzia  e  di
          rotazione di  cui  all'articolo 11,  comma 4,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e  gli  incentivi  per  lo
          scambio  sul   posto   di   cui   all'articolo 25-bis   del
          decreto-legge  24 giugno  2014,  n. 91,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n. 116. Con  il
          decreto di cui al comma 9 del  citato  articolo 42-bis  del
          decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro  dello  sviluppo
          economico  individua  i  limiti  e  le  modalita'  relativi
          all'utilizzo e alla valorizzazione  dell'energia  condivisa
          prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente
          comma. 
              8. Per le spese documentate  e  rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
          di infrastrutture per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici
          negli edifici di cui all'articolo 16-ter del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente  a  uno
          degli interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,
          la detrazione spetta  nella  misura  riconosciuta  per  gli
          interventi  previsti  dallo  stesso  comma 1  in  relazione
          all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra  gli
          aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,  e
          comunque nel rispetto dei seguenti limiti di  spesa,  fatti
          salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
          gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'  immobiliari
          situate all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  siano
          funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno   piu'
          accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
          al comma 1-bis del presente articolo; euro  1.500  per  gli
          edifici plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un
          numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per  gli  edifici
          plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un  numero
          superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
          a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
              8-bis. Per gli  interventi  effettuati  dai  condomini,
          dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e  dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
          effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle  singole  unita'
          immobiliari all'interno dello  stesso  condominio  o  dello
          stesso edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
          oggetto   di   demolizione   e   ricostruzione    di    cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta  anche  per  le
          spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del
          110 per cento per quelle  sostenute  entro  il  31 dicembre
          2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno  2024
          e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per
          gli  interventi  effettuati  su  unita'  immobiliari  dalle
          persone  fisiche  di  cui  al  comma 9,  lettera   b),   la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che  alla
          data del 30 settembre 2022 siano  stati  effettuati  lavori
          per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel
          cui computo possono essere  compresi  anche  i  lavori  non
          agevolati  ai  sensi  del  presente   articolo.   Per   gli
          interventi effettuati  dai  soggetti  di  cui  al  comma 9,
          lettera  c),  compresi  quelli  effettuati  dalle   persone
          fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno  dello
          stesso edificio, e dalle cooperative  di  cui  al  comma 9,
          lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023  siano
          stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per   cento
          dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del  110  per
          cento  spetta  anche  per  le  spese  sostenute  entro   il
          31 dicembre 2023. 
              8-ter. Per gli interventi  effettuati  nei  comuni  dei
          territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
          dal 1°(gradi) aprile 2009  dove  sia  stato  dichiarato  lo
          stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali
          di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti  i
          casi disciplinati dal comma 8-bis, per le  spese  sostenute
          entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. 
              8-quater.   La   detrazione   spetta    nella    misura
          riconosciuta nel comma 8-bis anche per le  spese  sostenute
          entro  i  termini  previsti  nello  stesso  comma 8-bis  in
          relazione agli interventi di cui ai  commi  2,  4,  secondo
          periodo, 4-bis, 5, 6 e 8  del  presente  articolo  eseguiti
          congiuntamente  agli   interventi   indicati   nel   citato
          comma 8-bis. 
              9. Le disposizioni contenute nei commi  da  1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
              a) dai condomini e dalle persone fisiche, al  di  fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
          con riferimento agli interventi su edifici composti da  due
          a quattro  unita'  immobiliari  distintamente  accatastate,
          anche  se  posseduti  da  un  unico   proprietario   o   in
          comproprieta' da piu' persone fisiche; 
              b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
          attivita'  di  impresa,  arti  e  professioni,  su   unita'
          immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
              c)  dagli  istituti  autonomi  case   popolari   (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
              d)  dalle  cooperative  di  abitazione   a   proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
              d-bis) dalle organizzazioni non lucrative  di  utilita'
          sociale di  cui  all'articolo 10  del  decreto  legislativo
          4 dicembre   1997,   n. 460,   dalle   organizzazioni    di
          volontariato iscritte nei registri  di  cui  all'articolo 6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
          promozione sociale iscritte nel registro  nazionale  e  nei
          registri regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano previsti  dall'articolo 7  della  legge  7 dicembre
          2000, n. 383; 
              e)   dalle    associazioni    e    societa'    sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo 5,   comma 2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
              9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea  del  condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui  all'articolo 121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
              9-ter. L'imposta sul valore  aggiunto  non  detraibile,
          anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
          19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n. 633,  dovuta  sulle  spese
          rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
          articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
          complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
          modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
          contribuente. 
              10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)  e
          b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
          1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero  massimo  di
          due unita' immobiliari, fermo  restando  il  riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
              10-bis. Il limite di spesa ammesso alle  detrazioni  di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi  dell'articolo 120-sexiesdecies  del
          decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, per i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
              a)  svolgano  attivita'  di  prestazione   di   servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica; 
              b) siano  in  possesso  di  immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti  ad
          uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)  e
          c), il termine per  stabilire  la  residenza  di  cui  alla
          lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
          trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
          compravendita. 
              10-quater.  Al  primo   periodo   del   comma 1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge  4 giugno  2013,  n. 63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto  2013,
          n. 90, le parole: 'entro  diciotto  mesi'  sono  sostituite
          dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 
              11. Ai fini dell'opzione  per  la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
          della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
          contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
          relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
          presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
          gli interventi di cui al presente  articolo.  Il  visto  di
          conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo 35  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del  comma 3  dell'articolo 3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di  cui  all'articolo 32  del  citato  decreto  legislativo
          n. 241  del  1997. In  caso  di  dichiarazione   presentata
          direttamente dal contribuente  all'Agenzia  delle  entrate,
          ovvero  tramite   il   sostituto   d'imposta   che   presta
          l'assistenza fiscale, il  contribuente,  il  quale  intenda
          utilizzare la detrazione nella dichiarazione  dei  redditi,
          non  e'  tenuto  a  richiedere   il   predetto   visto   di
          conformita'. 
              12. I  dati  relativi   all'opzione   sono   comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              13. Ai fini della detrazione del 110 per cento  di  cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
              a) per gli interventi di cui ai commi  1,  2  e  3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti  previsti  dai  decreti  di  cui  al
          comma 3-ter  dell'articolo 14  del  decreto-legge  4 giugno
          2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita'  delle
          spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
          copia dell'asseverazione e' trasmessa,  esclusivamente  per
          via  telematica,  all'Agenzia  nazionale   per   le   nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di trasmissione della  suddetta
          asseverazione e le relative modalita' attuative; 
              b) per gli interventi di cui  al  comma 4,  l'efficacia
          degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
          asseverata    dai    professionisti    incaricati     della
          progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
          strutture e del collaudo  statico,  secondo  le  rispettive
          competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
          professionali di appartenenza, in  base  alle  disposizioni
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  n. 58  del  28 febbraio  2017. I  professionisti
          incaricati attestano altresi' la corrispondente  congruita'
          delle  spese  sostenute  in   relazione   agli   interventi
          agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
          di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
          e  delle   attestazioni   rilasciate   dai   professionisti
          incaricati. 
              13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere  a)
          e b), del presente articolo e' rilasciata  al  termine  dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base   delle   condizioni   e    nei    limiti    di    cui
          all'articolo 121. L'asseverazione  rilasciata  dal  tecnico
          abilitato  attesta  i  requisiti  tecnici  sulla  base  del
          progetto   e   dell'effettiva   realizzazione.   Ai    fini
          dell'asseverazione  della  congruita'  delle  spese  si  fa
          riferimento ai prezzari individuati dal decreto di  cui  al
          comma 13, lettera a), nonche' ai valori massimi  stabiliti,
          per talune categorie di  beni,  con  decreto  del  Ministro
          della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio
          2022. I  prezzari  individuati  nel  decreto  di  cui  alla
          lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche
          ai  fini  della  lettera  b)  del  medesimo  comma  e   con
          riferimento agli interventi di cui  all'articolo 16,  commi
          da 1-bis  a  1-sexies,  del  decreto-legge  4 giugno  2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto
          2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi  da  219  a  223,
          della  legge   27 dicembre   2019,   n. 160,   e   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,
          n. 917. Nelle more dell'adozione dei predetti  decreti,  la
          congruita' delle spese e' determinata  facendo  riferimento
          ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni
          e dalle  province  autonome,  ai  listini  ufficiali  o  ai
          listini  delle  locali  camere  di  commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi
          correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
          interventi. 
              13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni
          di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera
          b),  espone  informazioni  false  o  omette   di   riferire
          informazioni rilevanti sui requisiti tecnici  del  progetto
          di intervento o sulla effettiva realizzazione dello  stesso
          ovvero attesta falsamente la  congruita'  delle  spese,  e'
          punito con la reclusione da due a  cinque  anni  e  con  la
          multa da 50.000  euro  a  100.000  euro.  Se  il  fatto  e'
          commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
          o per altri la pena e' aumentata. 
              13-ter. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1°(gradi) settembre
          1967. La   presentazione   della    CILA    non    richiede
          l'attestazione  dello   stato   legittimo   di   cui   all'
          articolo 9-bis, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli  interventi
          di cui  al  presente  comma,  la  decadenza  del  beneficio
          fiscale   previsto   dall'articolo 49   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica   n. 380   del   2001   opera
          esclusivamente nei seguenti casi: 
              a) mancata presentazione della CILA; 
              b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
              c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo
          periodo; 
              d) non corrispondenza al  vero  delle  attestazioni  ai
          sensi del comma 14. 
              13-quater.   Fermo   restando   quanto   previsto    al
          comma 13-ter, resta impregiudicata ogni  valutazione  circa
          la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 
              13-quinquies. In caso di opere gia'  classificate  come
          attivita' di edilizia libera ai sensi  dell'articolo 6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   2 marzo   2018,
          pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 81  del  7 aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
          ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano
          attestazioni  e  asseverazioni  infedeli  si   applica   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  2.000  a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  per
          ogni intervento comportante attestazioni  o  asseverazioni,
          con massimale pari  agli  importi  dell'intervento  oggetto
          delle predette attestazioni o  asseverazioni,  al  fine  di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da attivita' professionale  ai  sensi  dell'articolo 5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24 novembre  1981,   n. 689. L'organo   addetto   al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi  dell'articolo 14  della  legge   24 novembre   1981,
          n. 689,  e'  individuato  nel  Ministero   dello   sviluppo
          economico. 
              14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
          nel cartello esposto presso il cantiere, in  un  luogo  ben
          visibile e  accessibile,  deve  essere  indicata  anche  la
          seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
          per  interventi  di  efficienza  energetica  o   interventi
          antisismici". 
              15. Rientrano  tra  le   spese   detraibili   per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e  del  visto  di  conformita'  di  cui  al
          comma 11. 
              15-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
              16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
          materia  di  interventi  di  efficienza  energetica  e   di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo,  all'articolo 14  del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013,  n. 90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1°(gradi) gennaio 2020: 
              a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1
          sono soppressi; 
              b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al
          50 per cento per le spese, sostenute dal 1°(gradi)  gennaio
          2018, relative agli interventi di acquisto e posa in  opera
          di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e
          di sostituzione di impianti  di  climatizzazione  invernale
          con  impianti  dotati  di  caldaie  a   condensazione   con
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal   regolamento   delegato   (UE)    n. 811/2013    della
          Commissione,  del  18 febbraio  2013. Sono  esclusi   dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE)  n. 811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione". 
              16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da  parte
          di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
          enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
          alle  configurazioni   di   cui   all'articolo 42-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre  2019,  n. 162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28 febbraio  2020,  n. 8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista   dall'articolo 16-bis,   comma 1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono   alle   configurazioni   di   cui   al   citato
          articolo 42-bis  del  decreto-legge  n. 162  del  2019   si
          applica fino alla soglia di  200  kW  e  per  un  ammontare
          complessivo di spesa non superiore a euro 96.000. 
              16-ter.  Le  disposizioni  del  comma 5  si   applicano
          all'installazione degli impianti di  cui  al  comma 16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta  la  detrazione  stabilita  dall'articolo 16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. 
              16-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.».