Art. 2 Compiti delle regioni e delle province autonome 1. Allo scopo di espletare le funzioni previste dal Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS», sono individuati i compiti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano da adempiere sulla base della propria autonomia organizzativa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome: a) istituiscono il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SRPS», assicurando l'approccio integrato One Health nella sua evoluzione «Planetary Health», che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS, di cui fanno parte, in una logica di rete, i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonche' gli altri enti del territorio di competenza, avvalendosi anche degli Istituti zooprofilattici sperimentali; b) individuano tra i soggetti che costituiscono SRPS la struttura che svolge le funzioni di coordinamento ed e' responsabile dell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria di competenza e della gestione degli aspetti operativi connessi; c) definiscono e attuano a livello regionale le politiche di prevenzione primaria includendo la salute nei processi decisionali territoriali, individuano una task force a garanzia dell'intersettorialita' coinvolgendo quegli ambiti le cui politiche a vario titolo hanno impatto sulla relazione ambiente-salute-clima nei processi riguardanti le funzioni del SRPS; d) sviluppano e consolidano le funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici; la valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientale; la produzione dei profili di salute delle comunita'; la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, nonche' il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria; e) per il raggiungimento delle finalita' del punto d), garantiscono l'integrazione dei sistemi informativi regionali, di quelli dei Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonche' degli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SRPS, al fine di ottimizzare l'analisi dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici; f) provvedono ad assicurare ai Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse strumentali ed umane adeguate in quantita' e qualita' a garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva, con particolare riferimento al miglioramento dei processi inerenti alla valutazione della componente salute nelle procedure di valutazione ambientale; g) programmano e realizzano interventi di comunicazione e di formazione per promuovere il miglioramento della capacita' gestionale territoriale di prevenire e controllare i rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, nonche' per sensibilizzare la popolazione sulle medesime tematiche.