Art. 4 
 
             Compiti dell'Istituto superiore di sanita' 
 
  1. Fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, l'Istituto superiore di sanita',  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute,   svolge   funzioni   di
coordinamento, indirizzo e supporto tecnico-scientifico del SNPS,  al
fine di contribuire allo sviluppo e all'armonizzazione dello stesso. 
  2. I compiti di coordinamento e supporto dell'Istituto superiore di
sanita' comprendono, in via prioritaria: 
    a)  identificazione,  sviluppo  e  aggiornamento   di   approcci,
criteri, metodi e  procedure  di  valutazione  di  rischi  e  impatti
sanitari e loro promozione e accettazione a  livello  regolatorio  in
linea con l'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, sia  in
riferimento alle  diverse  vie  e  fonti  di  esposizione  a  fattori
ambientali e climatici (scenari di esposizioni aggregate e  multiple)
sia alla parte di tossicologia  predittiva  e  caratterizzazione  del
pericolo; 
    b) definizione di direttive,  linee  guida  e  standard  sanitari
(health  and  evidence-based)  per  il   controllo   dell'esposizione
ambientale,  di  pericoli  chimici,  biologici  e  fisici,   mediante
approcci di tossicologia predittiva ed epidemiologia; 
    c) ricerca, raccolta, analisi, sintesi e  comunicazione  di  dati
resi  disponibili  da  tutte  le  componenti  del  SNPS  nei  settori
scientifici e tecnici nei settori di competenza e per le finalita' di
cui al presente decreto; 
    d) interventi volti  all'individuazione  e  alla  definizione  di
rischi  chimici,  fisici  e  biologici  emergenti  nei   settori   di
competenza quali, tra l'altro, l'impatto sulla salute dei cambiamenti
climatici, al fine di contribuire alla  definizione  delle  priorita'
nazionali di intervento in settori strategici anche diversi da quello
sanitario e ambientale, per il perseguimento delle finalita'  di  cui
all'art. 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36; 
    e) assistenza tecnico-scientifica alle  istituzioni  nazionali  o
territoriali per la gestione di emergenze o crisi sanitarie associate
a determinanti ambientali e climatici; 
    f) istruzione, formazione e  rafforzamento  delle  capacita'  del
SNPS attraverso la  formazione  dei  professionisti  della  salute  e
dell'ambiente, in particolar modo  nella  valutazione  dei  rischi  e
dell'impatto sulla salute con un approccio di  prevenzione  primaria,
anche attraverso un programma nazionale  di  formazione  continua  in
salute ambiente biodiversita' e clima; 
    g) proposta di iniziative volte al rafforzamento  del  ruolo  del
SNPS mirate, tra l'altro, allo  sviluppo  di  adeguate  strategie  di
comunicazione  su  questioni  ambientali  e  sanitarie  e  di  misure
efficaci per la loro attuazione, assicurando l'approccio  One  Health
nel suo sviluppo «Planetary Health»; 
    h)  contributo  nella  realizzazione  e   nell'aggiornamento   di
criteri,   modelli   e   metodi   di   acquisizione,    elaborazione,
integrazione, analisi, interpretazione  e  condivisione  di  dati  di
monitoraggio ambientale e biomonitoraggio, integrati con  aspetti  di
tipo meccanicistico e di plausibilita' biologica, al fine di adeguare
i piani di sorveglianza epidemiologica alle migliori pratiche; 
    i) iniziative volte a promuovere e a rafforzare la  resilienza  e
la sostenibilita' dei sistemi  sanitari  ai  mutamenti  ambientali  e
climatici anche derivanti da cambiamenti socio-economici, in coerenza
con i principi di equita' e prossimita'.