IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che stabilisce che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1, recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1; Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, il decreto legislativo 25 maggio 2004, n. 154, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura; Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5, rubricato «Procedura valutativa»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 30, pubblicato nella G.U.U.E del 26 giugno 2014, n. L 187; Visto il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti, pubblicato nella G.U.U.E del 7 luglio 2020, n. L 215; Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E del 24 dicembre 2014, n. L 369; Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti, pubblicato nella G.U.U.E del 9 dicembre 2020, n. L 414; Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01); Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi; Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con cui e' stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto che ha definito l'elenco degli interventi finanziati tra cui, alla lettera h), i «Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo», con una dotazione complessiva di 1.203,3 milioni di euro per le annualita' dal 2021 al 2026; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che individua per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali; Visto l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto relativa ai «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo»; Visto il decreto ministeriale n. 673777 del 22 dicembre 2021, recante i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera nel settore agroalimentare con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi ed in particolare l'art. 1, lettera y), recante l'individuazione del soggetto istruttore; Visto il decreto dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022, recante la ripartizione delle risorse a valere sul capitolo 7373, per settore ed in particolare l'art. 1, recante l'assegnazione di euro 50.000.000,00 alla filiera della pesca e acquacoltura, registrato in UCB alla data del 15 aprile 2022 con il n. 133 e dalla Corte dei conti alla data del 10 maggio 2022 con il numero n. 435; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell'art. 1, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 6 del 15 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonche' approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore; Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del richiamato art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera nei settori della pesca e dell'acquacoltura; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti; b) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera ittica, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari; c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti; d) «Banca autorizzata»: la banca finanziatrice indicata come tale dal soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al contratto di filiera e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera; e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; f) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che, per il tramite del soggetto proponente, hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione ittica, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale; g) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; h) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero; i) «Filiera ittica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; j) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario; k) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; l) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; m) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni; n) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; o) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1388/2014 o dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014; p) «Prodotto della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; q) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera; r) «Programma»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera; s) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto; t) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento; u) «Soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione; v) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei provvedimenti; w) «Soggetto istruttore»: la banca autorizzata o, nel caso di agevolazioni concesse nella sola forma di contributo in conto capitale, la societa' di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono i compiti di cui all'art. 8, comma 2, del presente decreto. La facolta' di avvalersi del soggetto istruttore e le specifiche attivita' a esso demandate sono stabilite nei singoli provvedimenti; x) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del programma, nonche' la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione del contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni; y) «Trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o del prelievo e l'ottenimento del prodotto finale.