Art. 17 Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni 1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa di cui all'art. 13, comma 3 del presente decreto, il Ministero dispone le necessarie verifiche documentali. 2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale del soggetto istruttore, in caso di finanziamento agevolato, il Ministero provvede all'eventuale ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto e adotta l'atto amministrativo di erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale sul progetto realizzato. Al fine di garantire la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso, per il tramite del soggetto proponente. 3. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero provvede ad erogare, relativamente al contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.