Art. 7 Aiuti concedibili 1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Nel caso del finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in piu' rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. L'importo dell'aiuto e' espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario e' determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione. 3. La misura degli aiuti e' fissata dai provvedimenti, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'allegato A al presente decreto. 4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 5. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. 6. Per i contratti di filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e/o di finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa. 7. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario non puo' superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di aiuto previsti. 8. Le caratteristiche del finanziamento e delle relative componenti di finanziamento agevolato e di finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto.