Art. 2 Riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 1. La riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 e' eseguita con le modalita' in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, salvo diverse indicazioni di seguito riportate. 2. La prima riqualificazione periodica di serbatoi del tipo CNG1, CNG2, CNG3, installati sui veicoli per la propulsione, avviene solo in modalita' visiva secondo le modalita' previste dal costruttore. Le riqualificazioni successive sono eseguite ogni quattro anni con le modalita' in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, cosi' come riportato in Allegato 1. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riqualificazione periodica delle bombole CNG4, installate sui veicoli di categoria M1 e N1, e' operata ogni quattro anni, salvo diversa indicazione del costruttore, con le modalita' in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, cosi' come riportato nell'Allegato 2. 4. La vita utile delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 e' quella indicata dal costruttore delle bombole e comunque non puo' eccedere i venti anni. 5. Non e' ammesso il riuso di bombole CNG2, CNG3 e CNG4 provenienti da veicoli radiati dalla circolazione. 6. Le bombole che non superano le verifiche di riqualificazione periodica sono avviate a distruzione. 7. I costruttori dei veicoli hanno l'obbligo, qualora questi installino serbatoi CNG4 la cui targhetta di identificazione non sia visibile, di applicare una copia della targhetta sulla superficie di detti serbatori in posizione visibile, unitamente ad una dichiarazione che attesti l'abbinamento del numero di serie della bombola con il numero di telaio del veicolo; tanto al fine di evitare smontaggi che sarebbero operati al solo fine di avere accesso visivo alla targhetta identificativa. 8. Se il veicolo su cui e' installato il serbatoio per il contenimento del metano e' coinvolto in un incidente «grave», cosi' come definito nell'Allegato 4, l'officina che interviene nella riparazione del danno ha l'obbligo di sottoporre a verifica di integrita' il serbatoio stesso. Tale verifica dovra' essere eseguita da personale qualificato cosi' come definito nell'Allegato 3 al presente decreto. A seguito dell'avvenuta verifica, qualora l'esito della stessa sia positivo, verra' rilasciata dall'officina una dichiarazione di integrita' dell'impianto a metano. Qualora, invece, la verifica avesse esito negativo, il veicolo dovra' essere sottoposto alle procedure di revisione e sostituzione delle bombole CNG secondo le modalita' in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto.