Art. 3 Norme transitorie e finali 1. La riqualificazione delle bombole con capacita' non superiore a 150 lt, rispondenti alla direttiva n. 2010/35/UE (bombole TPED ovvero trasportable pressure equipment direct) e delle bombole approvate con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 settembre 1925 (bombole marchiate DGM: Direzione generale per la motorizzazione) installate sui carri bombolai (veicoli batteria) e/o casse mobili, e' realizzata secondo quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento. 2. Conformemente a quanto prescritto dal regolamento UNECE n. 110, che recepisce le indicazioni delle parti I e II della norma ISO 14469 relativamente ai requisiti dei connettori ai serbatoi per CNG, si dispone che, in occasione della prima riqualificazione utile dei serbatoi, vengano sostituite le valvole di rifornimento non conformi al tipo europeo NGV1. A partire dal 31 dicembre 2025 sara' comunque vietato l'uso di adattatori di carico del metano. 3. Ogni modifica o integrazione agli allegati del presente provvedimento finalizzata ad armonizzarne i contenuti con il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui all'art. 62-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sara' adottata con decreto dell'autorita' competente. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2022 Il Ministro: Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1832