IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze,   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre  2003,  n.
326», come successivamente modificato dal decreto n. 53 del 29  marzo
2012 del Ministero della salute, di concerto con i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 gennaio 2020, con cui
il  dott.  Nicola  Magrini  e'  stato  nominato  direttore   generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007»,  e  successive
modifiche e integrazioni, con cui sono state confermate, per gli anni
2007 e seguenti, le misure di contenimento della  spesa  farmaceutica
assunte   dall'AIFA   con   la   deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, che  ha  riconosciuto  alle  aziende  farmaceutiche  la
possibilita' di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui
alla deliberazione citata al punto precedente,  previa  dichiarazione
di impegno al versamento, in favore delle regioni interessate,  degli
importi cosi'  come  indicati  nelle  tabelle  di  equivalenza  degli
effetti economico - finanziari per il  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN); 
  Vista la determina del direttore generale  dell'AIFA  27  settembre
2006 «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e
non  convenzionata»,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227, con cui sono stati
disposti dall'AIFA la riduzione, nella misura del 5%, del  prezzo  al
pubblico,  gia'  vigente,  dei  medicinali  comunque   dispensati   o
impiegati dal Servizio sanitario nazionale,  la  ridefinizione  dello
sconto al produttore dello 0,6%  del  prezzo  al  pubblico,  come  da
determina del direttore generale dell'AIFA 30 dicembre  2005  «Misure
di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata
per l'anno 2005» ed il mantenimento delle  predette  misure  sino  ad
integrale copertura del disavanzo accertato per l'anno  2006,  previa
verifica da effettuarsi entro la data del 15 febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della  determina  del  direttore  generale
dell'AIFA 9 febbraio  2007,  recante  «Approvazione  delle  richieste
relative alle  aziende  farmaceutiche,  che  si  sono  avvalse  della
facolta' di ripianare l'eccedenza di spesa  farmaceutica  secondo  le
modalita' di pay-back», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 21 febbraio 2007, n. 43, con cui  sono  state
individuate  le  quote  di  spettanza  dovute  al  farmacista  ed  al
grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, concernente «Misure di razionalizzazione della  finanza
pubblica»; 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della
legge  27  dicembre  2013,  n.  147  recante  «Disposizioni  per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2014»,  a  decorrere   dall'anno   2014,   ha   dato   la
possibilita', alle aziende farmaceutiche che ne  facciano  richiesta,
di usufruire della sospensione della riduzione di prezzo  del  5%  di
cui all'art. 1, comma 796, lettera g), della legge citata n. 296  del
2006, come disposta con la citata determina 27 settembre 2006; 
  Vista, per quanto di interesse ai fini del presente  provvedimento,
la determina del direttore generale dell'AIFA 25 giugno 2021, n.  781
«Procedure di pay-back 5% - Anno  2021»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2021, n.  154,  che
ha regolamentato, per l'anno 2021, la relativa procedura di pay-back,
specificando i prezzi dei medicinali rispetto alle quali  le  aziende
intendevano avvalersi della sospensione del 5%, nonche' i prezzi  dei
medicinali cui era stata ripristinata tale riduzione del 5%; 
  Vista la determina del direttore generale dell'AIFA 9 luglio  2021,
n. 825 «Modifica dell'allegato 2 alla determina n.  781/2021  del  30
giugno 2021, concernente la  procedura  pay-back  5%  -  Anno  2021»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12
luglio 2021, n. 165; 
  Ravvisata, anche per l'anno 2022,  la  necessita'  di  procedere  a
determinare i prezzi  dei  medicinali  delle  aziende  che  intendono
avvalersi della sospensione del 5% di  cui  all'art.  1,  comma  796,
lettera g), della legge citata n. 296 del 2006,  nonche'  dei  prezzi
dei medicinali delle  aziende  che  non  manifestano  detta  volonta'
ovvero che, pur avendola manifestata, non procedono al versamento  di
quanto dovuto in favore delle regioni interessate; 
  Preso atto che, ai fini della suddetta determina dei prezzi,  anche
per il procedimento relativo all'anno 2022, le  eventuali  differenze
di  prezzo  tra  prodotti  uguali  o  analoghi,   quale   conseguenza
dall'applicazione del pay-back 5%, non  costituiscono  variazioni  di
spesa a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti: 
    la legge 7 agosto  1990,  n.  241  «Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa» e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
«Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e  4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
    il regolamento AIFA in materia di  accesso  documentale,  accesso
civico e accesso generalizzato; 
  Considerata la comunicazione di avvio del procedimento di  pay-back
5% - anno 2022, pubblicata sul portale AIFA in data 14  giugno  2022,
con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi,  a
decorrere dalle ore 16,00 della medesima  data,  attraverso  il  link
https://servizionline.aifa.gov.it  -  alla  sezione  AIFA   Front-End
dedicata, per prendere visione dell'elenco dei medicinali per i quali
e' possibile avvalersi della sospensione della riduzione  del  prezzo
del 5%, a fronte del versamento (pay-back) del relativo  controvalore
sui conti  correnti  appositamente  indicati  dalle  singole  regioni
interessate; 
  Acquisite  dalle  aziende   farmaceutiche   le   dichiarazioni   di
accettazione/diniego al pay-back 5% - anno 2022,  pervenute  all'AIFA
entro la data del 24 giugno 2022; 
  Tenuto  conto  delle  comunicazioni  di  rettifica   e   inclusione
pervenute alla pec dedicata entro la data del 27 giugno 2022; 
  Vista la determina AIFA n. 285/2022 del 27 giugno 2022, concernente
«Procedura Pay-Back  5%  -  Anno  2022»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  151  del  30
giugno 2022; 
  Valutate le richieste di rettifica, di inclusione e  di  esclusione
di taluni medicinali dall'elenco di cui all'allegato 2  della  citata
determina n. 285/2022, pervenute alla  pec  dedicata  successivamente
alla data del 30 giugno 2022 ed entro la data del 5 luglio 2022; 
  Ravvisata,  dunque,  la  opportunita'  di   modificare   in   parte
l'allegato n.  2  della  citata  determina  n.  285/2022,  contenente
l'elenco dei medicinali e i  relativi  prezzi,  cosi'  come  definito
dall'art. 1 della medesima determina; 
  Per tutto quanto in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato n. 2 della determina n. 285/2022  del  27  giugno  2022,
concernente «Procedura Pay-Back 5% -  Anno  2022»,  e'  integralmente
sostituito con l'allegato 1 di cui alla presente determina.