Art. 8 Monitoraggio 1. La struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, monitora, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, le attivita' indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le stazioni appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP, alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali. Gli interventi sono classificati sotto la voce «Messa in sicurezza ponti e viadotti esistenti - realizzazione nuovi ponti art. 1_commi 531 e 532_L. n. 234/2021». Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dal presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 2022 Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1791