Art. 2 Eventi di rilevanza sociale o di grande interesse pubblico 1. Sono di interesse sociale o di grande interesse pubblico, secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, i seguenti eventi: a) il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica; b) il rito della via Crucis presieduto dal Papa, la santa messa presieduta dal Papa nella domenica delle Palme, la santa messa di Pasqua presieduta dal Papa e benedizione urbi et orbi; c) le Olimpiadi, estive e invernali; d) le Paralimpiadi, estive e invernali; e) le partite del campionato del mondo di calcio; O le partite del campionato europeo di calcio; g) la finale, le semifinali e tutte le partite della nazionale italiana della UEFA Nations League; h) la finale e tutte le partite della nazionale italiana del campionato europeo Under 21 di calcio; i) le partite della nazionale italiana di calcio; j) le partite della Champions League e della Europa League; k) la finale della Supercoppa europea di calcio; 1) le partite del campionato italiano di calcio di Serie A; m) le partite di playoff del campionato di calcio di Serie B; n) la finale e le semifinali della Coppa Italia di calcio; o) la finale della Supercoppa italiana di calcio; p) la Ryder Cup, ove svolta in Italia; q) il Giro d'Italia; r) i Gran Premi automobilistici di Formula 1 e di Formula E svolti in Italia; s) i Gran Premi motociclistici di Moto GP svolti in Italia; t) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby, sci, cui partecipi la squadra nazionale italiana; u) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana; v) la finale e le semifinali della Coppa Davis, della ATP Cup e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana, dei tornei del Grande Slam e degli Internazionali d'Italia di tennis; w) il campionato mondiale di ciclismo su strada; x) il Festival della musica italiana di Sanremo; y) l'Eurovision Song Contest, ove svolto in Italia; z) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli; aa) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia. 2. La lista di cui al comma 1 e' tassativa e potra' essere modificata, qualora risulti opportuno in base al relativo ambito di riferimento, con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.