IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visti il verbale della revisione ordinaria cui e' stata sottoposta la societa' cooperativa «Iper Casa Cardito societa' cooperativa», con sede in Napoli - C.F. 08970731215, dal 6 al 19 settembre 2019 e quello del successivo accertamento del 12 dicembre 2019, che evidenziano il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che in sede di accertamento e' stato riscontrato che la cooperativa, sebbene diffidata, non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione, non avendo provveduto a sanare le seguenti gravi irregolarita': 1) modificare il regolamento interno, uniformandolo alle previsioni di cui all'art. 6 della legge 142/01 e alle attuali normative in materia di rapporti di lavoro; 2) esibire la specifica documentazione contabile a supporto di quanto deliberato dall'assemblea dei soci per il ripianamento delle perdite subite negli esercizi 2018 e 2019; 3) indicare espressamente nello statuto sociale lo scopo mutualistico che intende perseguire e che caratterizza le cooperative di «produzione e lavoro» alla cui sezione dell'Albo nazionale delle cooperative risulta iscritta, come rilevato anche dal competente ufficio nel corso dell'istruttoria svolta mediante consultazione del registro imprese; Vista la nota prot. n. 292387/2021 con la quale in data 11 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stato comunicato alla predetta cooperativa l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, a seguito della quale la cooperativa, in data 25 ottobre 2021, ha richiesto una dilazione del termine per la presentazione di controdeduzioni fino al successivo 20 novembre 2021, che l'amministrazione ha riscontrato positivamente il 5 novembre 2021, con prot. n. 346584; Rilevato che a tutt'oggi non e' pervenuta alcuna documentazione da parte della cooperativa e che pertanto deve ritenersi compiutamente assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti tuttora sussistenti i presupposti di gravi irregolarita' per l'adozione del provvedimento proposto all'esito dei predetti accertamenti; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento dell'ente, puo' revocare gli amministratori e affidare la gestione dello stesso ente ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto per prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinche' prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo e' stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessita' della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonche' dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario; Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data 14 aprile 2022; Decreta: Art. 1 Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Iper Casa Cardito societa' cooperativa», con sede in Napoli - C.F. 08970731215, e' revocato.