IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                          e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; 
  Visto il decreto legislativo n. 165/2001; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che  all'art.  2
individua la struttura  del  segretario  generale  e  gli  uffici  di
livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visti il verbale della revisione ordinaria cui e' stata  sottoposta
la societa' cooperativa «Iper Casa Cardito societa' cooperativa», con
sede in Napoli - C.F. 08970731215, dal  6  al  19  settembre  2019  e
quello  del  successivo  accertamento  del  12  dicembre  2019,   che
evidenziano  il  ricorrere  dei  presupposti   per   l'adozione   del
provvedimento   di   gestione   commissariale   di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che in sede di accertamento e' stato  riscontrato  che
la cooperativa, sebbene diffidata, non ha provveduto a  regolarizzare
la sua posizione, non avendo provveduto a sanare  le  seguenti  gravi
irregolarita': 
    1)  modificare  il  regolamento   interno,   uniformandolo   alle
previsioni di cui all'art.  6  della  legge  142/01  e  alle  attuali
normative in materia di rapporti di lavoro; 
    2) esibire la specifica documentazione contabile  a  supporto  di
quanto deliberato dall'assemblea dei soci per il  ripianamento  delle
perdite subite negli esercizi 2018 e 2019; 
    3)  indicare  espressamente  nello  statuto  sociale   lo   scopo
mutualistico che intende perseguire e che caratterizza le cooperative
di «produzione e lavoro» alla cui sezione dell'Albo  nazionale  delle
cooperative risulta iscritta,  come  rilevato  anche  dal  competente
ufficio nel corso dell'istruttoria svolta mediante consultazione  del
registro imprese; 
  Vista la nota prot. n. 292387/2021 con la quale in data 11  ottobre
2021, ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.  241/1990,  e'  stato
comunicato  alla  predetta  cooperativa  l'avvio   del   procedimento
finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione  commissariale
ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del  codice  civile,  a  seguito
della quale la cooperativa, in data 25 ottobre 2021, ha richiesto una
dilazione del termine per la presentazione di controdeduzioni fino al
successivo 20 novembre 2021,  che  l'amministrazione  ha  riscontrato
positivamente il 5 novembre 2021, con prot. n. 346584; 
  Rilevato che a tutt'oggi non e' pervenuta alcuna documentazione  da
parte della cooperativa e che pertanto deve  ritenersi  compiutamente
assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; 
  Ritenuti tuttora sussistenti i presupposti di  gravi  irregolarita'
per l'adozione del  provvedimento  proposto  all'esito  dei  predetti
accertamenti; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile, che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in  caso  di
gravi irregolarita' nel funzionamento dell'ente,  puo'  revocare  gli
amministratori e  affidare  la  gestione  dello  stesso  ente  ad  un
commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di autodeterminazione della cooperativa,  disposto  per
prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo  eccezionali  motivi
di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte
del  commissario  incaricato  affinche'  prenda   immediatamente   in
consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Considerato  che  il  professionista  cui  affidare  l'incarico  di
commissario  governativo  e'  stato  individuato  nel  rispetto   dei
principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto
della complessita' della procedura  e  dell'esperienza  dallo  stesso
maturata, nonche' dell'esigenza di instaurare con  il  professionista
un rapporto fiduciario; 
  Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento
in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data
14 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di amministrazione della  societa'  cooperativa  «Iper
Casa Cardito  societa'  cooperativa»,  con  sede  in  Napoli  -  C.F.
08970731215, e' revocato.