IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il  decreto-legge  del  9  gennaio  2020,  n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della  ricerca»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020, n. 12; 
  Vista la legge 29 luglio 1991, n.  243,  recante  «Universita'  non
statali legalmente riconosciute»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.  508,  recante  «Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati»; 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218,  recante:
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina», in vigore  dal  28  febbraio
2022, e in particolare  l'art.  4  recante  misure  di  sostegno  per
studenti, ricercatori e docenti ucraini, decreto del quale  la  legge
25 febbraio 2022, n. 28, ha disposto l'abrogazione, facendo salvi gli
atti e provvedimenti adottati e gli effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dello stesso; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni  urgenti  sulla  crisi  in  Ucraina»,  convertito,  con
modificazioni, dalla citata legge 5 aprile 2022, n. 28; 
  Visto in particolare l'art. 5-quinquies,  che  stabilisce:  «1.  Al
fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di
nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma  Erasmus,
presso le universita', anche non  statali,  legalmente  riconosciute,
ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e  le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e  coreutica,  di
cui all'art. 1 della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  nonche'  dei
dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalita'  ucraina
che partecipano, a qualsiasi titolo, alle  attivita'  delle  predette
universita' e istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica  o  degli  enti   di   ricerca   vigilati   dal   Ministero
dell'universita' e  della  ricerca,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   un
apposito fondo con una dotazione di 1  milione  di  euro  per  l'anno
2022. Il  fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'  destinato,  per  le
iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'art.
1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  come  modificato
dall'art. 5- quater del presente decreto,  nonche'  dei  soggetti  ai
quali, in conseguenza della crisi politica  e  militare  in  atto  in
Ucraina, sia  stata  concessa  la  protezione  internazionale,  anche
temporanea.  Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e   della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16,  sono  definite  la
ripartizione tra le universita', le istituzioni e gli enti di cui  al
primo periodo nonche' le modalita' di utilizzazione delle risorse  di
cui al primo periodo, anche attraverso  la  previsione  di  borse  di
studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio.»; 
  Visto altresi' l'art. 5-quater che, al comma 6, nel  modificare  il
comma 390 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  234,  ha
previsto che le misure di accoglienza di richiedenti ivi previsto  in
relazione all'Afghanistan, siano estese ai richiedenti asilo  e  alle
persone  in  fuga  dalle  crisi  politiche  e  militari  in  atto  in
Afghanistan e in Ucraina; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare   attuazione   urgente   alla
previsione di cui al citato art. 5-quinquies del decreto-legge n.  14
del 2022, convertito dalla  legge  n.  28  del  2022,  stabilendo  le
modalita' di utilizzazione del fondo e la procedura di  ripartizione,
in vista dell'assegnazione delle  relative  risorse  e  rinviando  la
ripartizione a uno o piu' successivi decreti direttoriali,  a  valere
sul pertinente capitolo di bilancio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata  nominata  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di utilizzazione delle risorse 
 
  1. In attuazione dell'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14  del
2022, convertito  dalla  legge  n.  28  del  2022,  sono  ammesse  al
contributo, a  valere  sulle  risorse  del  fondo  ivi  previsto,  le
modalita' di utilizzazione di seguito indicate: 
    a) l'erogazione di borse di studio per dottorandi o per studenti,
che si iscrivano a corsi di dottorato o di laurea, presso universita'
italiane,  anche  telematiche,  o  presso  le  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  di  cui  alla  legge  21
dicembre 1999, n. 508; 
    b) la stipulazione di contratti da ricercatore; 
    c) la stipulazione di contratti da visiting professor; 
    d) le misure di sostegno di studenti del programma Erasmus +. 
  2. Le modalita' di utilizzazione di cui al comma  1  devono  essere
attivate  da  universita'  ed  istituzioni  universitarie   italiane,
statali e non statali, comunque denominate, ivi  comprese  le  scuole
superiori ad ordinamento speciale e le universita' telematiche,  enti
pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25  novembre  2016,
n. 218, vigilati dal Ministero  e  soggetti  di  cui  alla  legge  21
dicembre 1999, n. 508 e devono essere rivolte a persone rientranti in
una delle seguenti categorie: 
    a) studenti di nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti  al
programma  Erasmus,  presso  le  universita',  anche   non   statali,
legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla  legge  29
luglio 1991, n. 243; 
    b) studenti di nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti  al
programma  Erasmus,  presso  le  istituzioni   di   alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, di cui all'art.  1  della  legge  21
dicembre 1999, n. 508; 
    c) dottorandi, ricercatori, professori di  nazionalita'  ucraina,
che partecipano, a qualsiasi titolo, alle  attivita'  delle  predette
universita' e istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica  o  degli  enti   di   ricerca   vigilati   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
    d) i soggetti di cui  all'art.  1,  comma  390,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e cioe' richiedenti asilo e  persone  in  fuga
dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in  Ucraina
che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere a),  b)  e
c); 
    e) soggetti ai quali,  in  conseguenza  della  crisi  politica  e
militare in  atto  in  Ucraina,  sia  stata  concessa  la  protezione
internazionale,  anche  temporanea,  che  si  trovano  in  una  delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c).