Art. 2 Procedura per la presentazione della domanda 1. La procedura per la presentazione della domanda e' a sportello e resta aperta fino all'esaurimento degli importi del fondo. 2. Le modalita' di presentazione delle domande e di assegnazione delle risorse, ispirate alla piu' ampia partecipazione e alla proporzionata distribuzione, anche in relazione alle domande presentate, sono indicate in avviso pubblico della Direzione generale della internazionalizzazione e della comunicazione. 3. La domanda dovra' contenere almeno i seguenti dati: a) anagrafica e dati dell'Istituzione proponente; b) anagrafica dei beneficiari rientranti nelle categorie previste dalla legge e riportate nel comma 2 dell'art. 1; c) durata delle borse di studio e dei contratti; d) costi preventivati e importo richiesto. 4. Alle domande di cofinanziamento deve essere allegata la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento delle borse di studio e dei contratti stipulati con i ricercatori ed i professori, e l'attestazione che il beneficiario cui l'iniziativa si rivolge rientra in una delle categorie indicate dalla legge e riportate nel comma 2 dell'art. 1. 5. Il cofinanziamento e' calcolato come percentuale dell'importo indicata nella domanda per ciascuna persona, e pari, al massimo, al: a) 40% per le borse di studio, incluse le misure in favore degli studenti fruitori del programma Erasmus +; b) 30% per contratti stipulati con ricercatori; c) 20% per contratti stipulati con visiting professors;