Art. 2 
 
            Procedura per la presentazione della domanda 
 
  1. La procedura per la presentazione della domanda e' a sportello e
resta aperta fino all'esaurimento degli importi del fondo. 
  2. Le modalita' di presentazione delle domande  e  di  assegnazione
delle  risorse,  ispirate  alla  piu'  ampia  partecipazione  e  alla
proporzionata  distribuzione,  anche  in   relazione   alle   domande
presentate, sono indicate in avviso pubblico della Direzione generale
della internazionalizzazione e della comunicazione. 
  3. La domanda dovra' contenere almeno i seguenti dati: 
    a) anagrafica e dati dell'Istituzione proponente; 
    b) anagrafica dei beneficiari rientranti nelle categorie previste
dalla legge e riportate nel comma 2 dell'art. 1; 
    c) durata delle borse di studio e dei contratti; 
    d) costi preventivati e importo richiesto. 
  4.  Alle  domande  di  cofinanziamento  deve  essere  allegata   la
documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento  delle  borse  di
studio e dei contratti stipulati con i ricercatori ed i professori, e
l'attestazione  che  il  beneficiario  cui  l'iniziativa  si  rivolge
rientra in una delle categorie indicate dalla legge e  riportate  nel
comma 2 dell'art. 1. 
  5. Il cofinanziamento e' calcolato  come  percentuale  dell'importo
indicata nella domanda per ciascuna persona, e pari, al massimo, al: 
    a) 40% per le borse di studio, incluse le misure in favore  degli
studenti fruitori del programma Erasmus +; 
    b) 30% per contratti stipulati con ricercatori; 
    c) 20% per contratti stipulati con visiting professors;