Art. 4 
 
                         Protocolli di prova 
 
  1. Le prove tecniche di cui all'art. 3 sono condotte utilizzando  i
protocolli internazionali CPVO o UPOV, stabiliti  per  le  rispettive
specie, ove esistenti. 
  2. In assenza dei protocolli di cui al  precedente  comma,  possono
essere   utilizzati   protocolli   nazionali   predisposti    secondo
necessita'. 
  3. L'identificazione del protocollo da utilizzare, di cui ai  commi
1 e 2 del presente articolo, e' stabilito  all'atto  dell'istituzione
del registro e comprende le informazioni di cui all'allegato 1.