Art. 4 Protocolli di prova 1. Le prove tecniche di cui all'art. 3 sono condotte utilizzando i protocolli internazionali CPVO o UPOV, stabiliti per le rispettive specie, ove esistenti. 2. In assenza dei protocolli di cui al precedente comma, possono essere utilizzati protocolli nazionali predisposti secondo necessita'. 3. L'identificazione del protocollo da utilizzare, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' stabilito all'atto dell'istituzione del registro e comprende le informazioni di cui all'allegato 1.