Art. 5 
 
                       Esecuzione delle prove 
 
  1. Le prove tecniche di natura morfofisiologica,  accompagnate,  se
del caso, da  accertamenti  genetici,  sono  affidate,  con  apposito
provvedimento, ad enti scientifici o di ricerca  nazionali  che,  per
statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della
produzione sementiera e del materiale di propagazione e  in  possesso
di adeguata esperienza.