Art. 5 Esecuzione delle prove 1. Le prove tecniche di natura morfofisiologica, accompagnate, se del caso, da accertamenti genetici, sono affidate, con apposito provvedimento, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e del materiale di propagazione e in possesso di adeguata esperienza.