Art. 7 
 
                     Presentazione della domanda 
                      di iscrizione al registro 
 
  1. L'iscrizione  al  registro  e'  chiesta  dal  costitutore  della
varieta' e, in sua  mancanza,  da  un  soggetto  pubblico  o  privato
operante nel settore delle piante officinali, che offra la necessaria
garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. Per le  varieta'
di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione  puo'
essere disposta d'ufficio.