Art. 7 Presentazione della domanda di iscrizione al registro 1. L'iscrizione al registro e' chiesta dal costitutore della varieta' e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante nel settore delle piante officinali, che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. Per le varieta' di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione puo' essere disposta d'ufficio.