IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, ed, in particolare, l'art. 1, comma 7; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate, ed in particolare l'Allegato VI che in riferimento al territorio italiano elenca le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano aventi lo status di indenne da malattia di Aujeszky e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per tale malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022; Considerato che il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti che detengono animali della specie suina e' necessario anche al fine di elevare il livello di prevenzione per il controllo e la eradicazione delle malattie del suino elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 ed in particolare la peste suina africana; Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana 2021/2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021; Visto il dispositivo direttoriale del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 12438 del 18 maggio 2022 concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»; Considerato che negli stabilimenti come definiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 diversi da quelli che detengono suini e cinghiali per allevamento e dalle stalle di transito le misure di biosicurezza sono gia' individuate tra i requisiti di legge previsti per il loro riconoscimento; Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM), l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 21 giugno 2022; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 ed, in conformita' a quanto previsto all'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429, sono definiti i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini. 2. Agli allevamenti familiari di suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti (NON DPA) si applicano esclusivamente le misure di biosicurezze individuate dal dispositivo direttoriale prot. n. 12438 del 18 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le disposizioni del presento decreto, incluse quelle di cui al comma 2, si applicano fatte salve ulteriori misure di biosicurezza rafforzate eventualmente previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento in zone di restrizione istituite per l'insorgenza di focolai di malattie del suino. 4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le altre strutture registrate in Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica del Ministero della salute (BDN) quali: centro di materiale genetico, centro di raccolta, punto di controllo, stabulario, i giardini zoologici e le strutture faunistico venatorie per cinghiali.