Art. 5 Pulizia e disinfezione 1. Gli operatori che detengono suini per allevamento e gli operatori responsabili delle stalle di transito, assicurano che i propri stabilimenti siano sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia e secondo le procedure specificate al punto 7 dell'allegato al presente decreto. 2. Il trasportatore e' tenuto all'obbligo di cui al comma 1 sui veicoli utilizzati per il trasporto dei suini detenuti e fornisce informazioni aggiornate sull'avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo di trasporto, conservando, per almeno sei mesi, la documentazione riportante almeno data, luogo della disinfezione, nome dell'impianto presso cui e' stata effettuata la disinfezione e disinfettante utilizzato. Dette operazioni devono avvenire dopo ogni scarico e comunque prima del carico successivo.