Art. 5 
 
                       Pulizia e disinfezione 
 
  1.  Gli  operatori  che  detengono  suini  per  allevamento  e  gli
operatori responsabili delle stalle di  transito,  assicurano  che  i
propri  stabilimenti  siano  sottoposti   ad   accurata   pulizia   e
disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia e secondo  le
procedure specificate al punto 7 dell'allegato al presente decreto. 
  2. Il trasportatore e' tenuto all'obbligo di cui  al  comma  1  sui
veicoli utilizzati per il trasporto dei  suini  detenuti  e  fornisce
informazioni aggiornate sull'avvenuto  lavaggio  e  disinfezione  del
mezzo  di  trasporto,  conservando,   per   almeno   sei   mesi,   la
documentazione riportante almeno data, luogo della disinfezione, nome
dell'impianto presso  cui  e'  stata  effettuata  la  disinfezione  e
disinfettante utilizzato. Dette operazioni devono avvenire dopo  ogni
scarico e comunque prima del carico successivo.