Art. 2 
 
                Criteri generali per il rafforzamento 
                   della cooperazione informativa 
 
  1. Ai fini della piu' efficace attuazione delle previsioni  di  cui
agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, i patti per la
sicurezza urbana, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco ai  sensi
dell'art. 5 del  medesimo  decreto-legge  n.  14  del  2017,  possono
prevedere misure  di  rafforzamento  della  cooperazione  informativa
ispirate ai seguenti criteri generali: 
    a) predisposizione e  condivisione  da  parte  del  comune  della
«mappa» dei luoghi e delle aree nei quali sono vigenti,  nel  proprio
territorio, i divieti di stazionamento o di occupazione di  spazi  di
cui all'art. 9, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 14 del 2017; 
    b) aggiornamento da parte del  comune  della  «mappa»  elaborata,
anche sulla base del parere reso  in  apposite  sedute  del  Comitato
provinciale per l'ordine e  la  sicurezza  pubblica,  finalizzato  ad
individuare pure le ulteriori aree e luoghi dove sono piu'  frequenti
i comportamenti in danno del  decoro  urbano  o  che  ne  impediscono
l'accessibilita' e la fruibilita'; 
    c) elaborazione, a cadenze periodiche stabilite  con  i  predetti
patti, di rilevazioni statistiche in  forma  anonima  concernenti  il
numero di ordini di allontanamento disposti dagli  uffici  e  Comandi
delle  Forze  di  polizia  operanti   nel   territorio   del   comune
interessato, nonche' dal  Corpo  o  servizio  di  polizia  municipale
dipendente dal comune  stesso.  I  patti  possono  prevedere  che  la
statistica sia  riferita  sia  al  numero  complessivo  degli  ordini
adottati sia a quello degli ordini adottati nei luoghi dove sono piu'
frequenti i comportamenti  in  danno  del  decoro  urbano  o  che  ne
impediscono l'accessibilita' e la fruibilita'; 
    d)  possibilita'  di  utilizzare,  per  la  realizzazione   delle
rilevazioni  statistiche  di  cui  alla  lettera  c),  i  sistemi  di
georeferenziazione implementati nell'ambito delle iniziative previste
dal paragrafo 3 delle  linee  generali  per  la  realizzazione  delle
politiche pubbliche per la sicurezza integrata,  adottate,  ai  sensi
del predetto art. 2 del decreto-legge n. 14  del  2017,  con  accordo
stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata; 
    e)  elaborazione  a  cura  del  questore,  secondo   le   cadenze
periodiche stabilite con i predetti patti, di rilevazioni statistiche
in forma anonima del numero dei divieti di accesso adottati; 
    f) comunicazione da parte  del  prefetto,  secondo  le  modalita'
previste dalle linee generali per la  realizzazione  delle  politiche
pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi dell'art.  2
del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio
2018 in sede di Conferenza  unificata,  di  elaborazioni  statistiche
anonime concernenti il numero delle violazioni di  cui  all'art.  10,
comma 2, secondo periodo e comma 3,  secondo  periodo,  del  medesimo
decreto-legge n. 14 del 2017. 
  2. Le elaborazioni statistiche,  anche  in  forma  georeferenziata,
previste dal  comma  1  sono  utilizzate,  oltreche'  ai  fini  della
pianificazione   delle   attivita'   operative    finalizzate    alla
salvaguardia del decoro, anche  per  l'individuazione  da  parte  dei
comuni di ulteriori aree da sottoporre a particolare tutela anche  ai
sensi del paragrafo  4  delle  linee  guida  per  l'attuazione  della
sicurezza urbana ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge  n.
14 del 2017.