Art. 2 Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione informativa 1. Ai fini della piu' efficace attuazione delle previsioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, i patti per la sicurezza urbana, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, possono prevedere misure di rafforzamento della cooperazione informativa ispirate ai seguenti criteri generali: a) predisposizione e condivisione da parte del comune della «mappa» dei luoghi e delle aree nei quali sono vigenti, nel proprio territorio, i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi di cui all'art. 9, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 14 del 2017; b) aggiornamento da parte del comune della «mappa» elaborata, anche sulla base del parere reso in apposite sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, finalizzato ad individuare pure le ulteriori aree e luoghi dove sono piu' frequenti i comportamenti in danno del decoro urbano o che ne impediscono l'accessibilita' e la fruibilita'; c) elaborazione, a cadenze periodiche stabilite con i predetti patti, di rilevazioni statistiche in forma anonima concernenti il numero di ordini di allontanamento disposti dagli uffici e Comandi delle Forze di polizia operanti nel territorio del comune interessato, nonche' dal Corpo o servizio di polizia municipale dipendente dal comune stesso. I patti possono prevedere che la statistica sia riferita sia al numero complessivo degli ordini adottati sia a quello degli ordini adottati nei luoghi dove sono piu' frequenti i comportamenti in danno del decoro urbano o che ne impediscono l'accessibilita' e la fruibilita'; d) possibilita' di utilizzare, per la realizzazione delle rilevazioni statistiche di cui alla lettera c), i sistemi di georeferenziazione implementati nell'ambito delle iniziative previste dal paragrafo 3 delle linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi del predetto art. 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata; e) elaborazione a cura del questore, secondo le cadenze periodiche stabilite con i predetti patti, di rilevazioni statistiche in forma anonima del numero dei divieti di accesso adottati; f) comunicazione da parte del prefetto, secondo le modalita' previste dalle linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata, di elaborazioni statistiche anonime concernenti il numero delle violazioni di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo e comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017. 2. Le elaborazioni statistiche, anche in forma georeferenziata, previste dal comma 1 sono utilizzate, oltreche' ai fini della pianificazione delle attivita' operative finalizzate alla salvaguardia del decoro, anche per l'individuazione da parte dei comuni di ulteriori aree da sottoporre a particolare tutela anche ai sensi del paragrafo 4 delle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017.