Art. 12. Sistemi di reclutamento 1. Il reclutamento del personale, sulla base della programmazione dei fabbisogni e del budget assunzionale e ferme restando le disposizioni speciali applicabili all'Agenzia, viene effettuato con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto di lavoro subordinato e' instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione dei contratti collettivi di riferimento per il personale dell'Agenzia. 2. Le modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento, ivi compresa l'individuazione delle riserve a favore del personale dipendente ovvero di particolari categorie di cittadini ai sensi di leggi speciali, sono determinate con delibera del direttore generale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. 3. L'Agenzia puo' utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della vigente normativa in materia, d'intesa con l'amministrazione interessata e previo consenso del vincitore o dell'idoneo da reclutare. 4. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento, puo' avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, nonche' di rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato e' disciplinato dai CCNL applicati dall'Agenzia al restante personale a tempo indeterminato. Si applicano per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita' previste per la generalita' dei dipendenti di pubbliche amministrazioni.