(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
                  Gestione e sviluppo del personale 
 
    1. L'Agenzia in applicazione di quanto disposto  in  materia  dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modifiche  e
integrazioni, si ispira ai seguenti principi per  la  gestione  e  lo
sviluppo del personale: 
      a) riconoscimento dei risultati: l'orientamento ai risultati  e
alla cura delle risorse umane ha come  conseguenza  una  politica  di
sviluppo che riconosce gli effettivi meriti, in termini di  risultati
e di comportamenti e quindi premia le persone in funzione del diverso
contributo offerto; 
      b) mobilita' professionale  e  responsabilizzazione  personale:
una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di  sviluppo
in Agenzia e' l'utilizzo della mobilita' professionale sia  in  senso
verticale, inteso come crescita di responsabilita' nei  limiti  della
legislazione vigente, sia in senso orizzontale,  in  funzione  di  un
ampliamento della professionalita' e delle competenze; 
      c) pari opportunita'; 
      d) benessere organizzativo. 
    2. Con atto del direttore generale e' istituito il Comitato unico
di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro la discriminazione (CUG), ai  sensi  dell'art.
57 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;